IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992; Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante «Nuove norme in materia di revisori contabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concementi, le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile; Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 5 febbraio 2007, sono stati indicati ulteriori trecentosettantacinque nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori contabili; Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998; Decreta: Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2007 Il direttore generale: Papa