IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione   della  difesa,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411,  nella parte
relativa  alla  fissazione  dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visti  i  decreti  legislativi 6 ottobre 2006, n. 275 e 19 agosto
2005,  n. 197  recanti  disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  che  disciplina  la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai  documenti  amministrativi,  in conformita' a quanto stabilito nel
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2007);
    Visto  il  decreto  dirigenziale 6 dicembre 2005 recante adozione
delle    direttive    tecniche   riguardanti   l'accertamento   delle
imperfezioni  ed  infermita',  di  cui  all'articolo  2, comma 3, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare
il   profilo   sanitario  nel  reclutamento  dei  militari  atleti  e
istruttori;
    Visto il foglio n. 2736 05.02.11/09.04 in data 21 maggio 2007 con
cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha rappresentato la necessita' di
reclutare,  per  l'anno  2007,  n. 10  volontari  in ferma prefissata
quadriennale  in  qualita' di atleti per l'accesso al Gruppo Sportivo
dell'Esercito Italiano;
    Visto  il  fax  n. 116/6/2021/46/87 in data 25 maggio 2007 con il
quale  lo  Stato  Maggiore  della  Difesa ha concesso il «NULLA OSTA»
all'emanazione  del  bando  di  concorso per il reclutamento di n. 10
VFP4  atleti,  per  l'anno  2007,  nel  Gruppo Sportivo dell'Esercito
Italiano;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione  la facolta' di revocare o
annullare  il  bando  di  concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali,  di  modificare il numero dei posti di cui al successivo
art. 1  per  sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata o in ragione di
disposizioni  contenute  nella  legge  finanziaria  per  l'anno 2007,
ovvero di ulteriori disposizioni relative al contenimento della spese
pubblica;  di  sospendere  l'immissione  nel  ruolo  dei volontari di
truppa  in  ferma  prefissata  quadriennale  in  qualita'  di  atleta
nell'Esercito   Italiano,  dei  vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente     non     valutabili    ne'    prevedibili.    Qualora,
l'Amministrazione  si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al
Centro  Sportivo  dell'Esercito  Italiano di n. 10 volontari in ferma
prefissata  quadriennale,  in  qualita'  di  atleta,  ripartiti nelle
discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
      a) «ATLETICA LEGGERA»:
        -  n. 2  atleti  di sesso maschile nella specialita' «cross e
mezzofondo»;
        -  n. 1  atleta di sesso femminile nella specialita' «cross e
fondo»;
      b)«NUOTO»:
        -  n. 1  atleta  di  sesso femminile nella specialita' «Tuffi
Trampolino 1 metro/3 metri/3 metri sincro»;
        -  n. 2  atlete di sesso femminile nella specialita' «200/400
metri stile libero»;
      c)«LOTTA LIBERA»:
        - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «60 kg.»;
        -  n. 1  atleta  di  sesso femminile nella specialita' «48/51
kg.»;
      d)«SOLLEVAMENTO PESI»:
        - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «48 kg.»;
      e)«EQUITAZIONE»:
        -   n. 1   atleta   di   sesso  femminile  nella  specialita'
«ostacoli»;
    2.  Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle    discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate
l'Amministrazione  della  Difesa  si riserva la facolta' di devolvere
gli  stessi  ad  altra  disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
    3.  Resta  impregiudicata,  per  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui  al  presente art. 1, per
sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata o in ragione di disposizioni
contenute   nella  legge  finanziaria  per  l'anno  2007,  ovvero  di
ulteriori disposizioni relative al contenimento della spese pubblica;
di sospendere l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleta nell'Esercito Italiano,
dei  vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.   Qualora,   l'Amministrazione   si  avvalesse  di  tale
facolta',  provvedera'  a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.