(D.R. n. 4269).

                             IL RETTORE

    Vista  la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di  studio  e  dottorato  di  ricerca nelle Universita', e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista   la  legge  30 novembre  1989,  n. 398,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 291  del  14 dicembre  1989  recante norme in
materia  di  borse di studio universitarie, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con  decreto  rettorale  n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio  1998, n. 210, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155  del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina  del  dottorato  di  ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
    Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato di ricerca e che
determina  i  criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 17, alla Gazzetta Ufficiale,
n. 33 del 10 febbraio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 42  del
20 febbraio  2001,  contenente le disposizioni legislative in materia
di   documentazione   amministrativa,   e   successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172  del
26 luglio  2001,  relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
    Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  per  gli studenti emanato con
decreto   rettorale   n. 228  del  25 settembre  2001,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, recante
«Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti»  ed  in  particolare  l'art. 3, come modificato dai decreti
ministeriali 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005;
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 266  del  26 novembre 2004, contenente
modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   Atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
    Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
Regolamento  delle  Scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
    Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXIII
ciclo  -  con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  di Genova
presentate   dai   Dipartimenti   e  dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007, in
corso  di  registrazione presso la Corte dei conti, con la quale sono
state assegnate trentuno borse di studio di dottorato di ricerca;
    Viste  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  in data
29 maggio 2007;
    Acquisito  il  parere  favorevole  del  Nucleo  di Valutazione di
Ateneo per l'efficienza e l'efficacia in data 10 luglio 2007;
    Viste  le delibere del Senato accademico in data 18 giugno 2007 e
16 luglio 2007;
    Visto il decreto rettorale d'urgenza n. 4203 del 17 luglio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Attivazione

    1.  E'  indetto  pubblico  concorso  per l'ammissione ai corsi di
dottorato  di  ricerca  -  XXIII ciclo - di durata triennale con sede
amministrativa  presso l'Universita' degli studi di Genova, riportati
nell'allegato A.
    2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita',
indicate per ciascun corso nell'allegato B:
      - per titoli;
      - per esame;
      - per titoli ed esame;
      - per titoli e colloquio.
    3.  Ai  sensi  del  presente  bando  per  titoli si intendono: le
informazioni  contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di
presentazione,   il   progetto   di  ricerca,  gli  ulteriori  titoli
rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2, lettera d), 3, 4 e 5.
    4.  I  corsi possono essere organizzati in Scuole di dottorato di
ricerca. Per ogni Scuola sono individuati il direttore ed il relativo
Dipartimento  o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per i
corsi  sono individuati il coordinatore ed il relativo Dipartimento o
altra  struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei posti,
le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli
eventuali  posti  riservati  e  in  soprannumero  per  cittadini  non
comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritaria al
quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della
borsa,  per le borse finanziate dal Ministero per effetto del decreto
ministeriale  23 ottobre  2003,  n. 198,  e successive modifiche. Nel
caso   di  Scuole  e  di  corsi  di  dottorato  consortili  ai  sensi
dell'art. 2,  comma  3  del  Regolamento  delle  Scuole  di dottorato
dell'Universita' di Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un
titolo  congiunto  e sono comunque precisate le sedi universitarie di
riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e'
indicato per ogni Scuola e per ogni corso non organizzato in Scuola.
    5.  Il  numero  delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
    6.  Le  convenzioni  indicate  nell'allegato  A  sono  gia' state
stipulate o sono in fase di stipula.
    7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del  numero  dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse  a  vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Sono  esclusi  dal  computo  i posti soprannumerari di cui al comma 4
dell'art. 6  del  Regolamento  delle  Scuole  di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova.
    8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il
calendario, i contenuti delle modalita' di svolgimento delle prove, i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta
quella  con  cui  sostenere le prove, sono pubblicate nell'allegato B
del  presente  bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante
diffusione  sul  sito  internet  dell'Ateneo, alla pagina http://www.
studenti.unige.it/dottorati.