In esecuzione della deliberazione n. 433 del 3 ottobre 2007 viene indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di direzione di struttura complessa, profilo professionale medici, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, direttore del presidio ospedaliero, di San Gavino Monreale, per la durata dell'aspettativa concessa al titolare, ai sensi dell'art. 24, comma 13 del C.C.N.L. area della dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005. Art. 1. Requisiti generali richiesti per l'ammissione 1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. 2) Idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'azienda unita' sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica. 3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. 4) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 5) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare. 6) A norma dell'art. 7 e dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 125/1991 e' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 7) Eta': come previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi e alle selezioni indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta'. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.