IL DIRETTORE GENERALE
                  del personale e della formazione
    Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n. 146 recante
«Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
    Visto  il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 «Regolamento
recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale,
del Corpo di polizia penitenziaria»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230 recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui  rinviando  per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze  di  polizia  al  possesso  delle qualita' morali e di condotta
stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  in magistratura ordinaria
prevede  che  siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze  di  polizia  i candidati i cui parenti in linea retta entro il
primo  grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), codice di procedura penale;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241  e successive modifiche
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi  e  successive
modificazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista   la   legge   28 dicembre   2000,  n. 445  in  materia  di
semplificazione   delle   certificazioni   amministrative  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro,
i  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  di cui devono essere in
possesso  i  candidati  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della
Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e successive
modifiche  e  integrazioni  di  cui da ultimo il decreto del Ministro
dell'Interno   del   30 giugno   2003,  n. 198  recante  «Regolamento
concernente  i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
di  cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai  concorsi per
l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli»;
    Vista  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448, in particolare l'art.
19, comma 4, lettera c);
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 settembre
2006,  n. 276  recante «Regolamento concernente disposizioni relative
alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria»;
    Considerato  che e' necessario provvedere alla nomina del maestro
vice   direttore   della   banda   musicale   del  Corpo  di  polizia
penitenziaria;
    Atteso  che  la copertura finanziaria relativa all'assunzione del
maestro  vice  direttore  della  banda  musicale del Corpo di polizia
penitenziaria  e'  assicurata  dall'art.  29  del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146;
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 16,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore generale del
personale  e  della  formazione del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del Direttore generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento  di  un  posto  di  maestro  vice  direttore della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
    2.  Il  maestro  vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.