IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 1;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art.
5;
   Visto  il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione
ed integrazioni;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28 dicembre
2000, n. 445;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visti i contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Universita' 1998- 2001 e 2002-2005;
   Visto   il decreto  legislativo 12  maggio  1995,  n.  196  ed  in
particolare l'art. 39, comma 15, che prevede una riserva obbligatoria
del 20% a favore dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
   Considerato  che  l'art.  18,  comma  6  del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215  eleva  al  30%  la  riserva di posti disposta
dall'art.  39,  comma 15 del citato decreto legislativo n. 196/1995 e
che  tale  riserva  si applica ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte;
   Visto   il decreto  legislativo 31  luglio  2003,  n.  236  ed  in
particolare  l'art.  11,  comma 1,  lettera  c che introduce il comma
5-bis  all'art. 26 del decreto legislativo  n. 215/2001 estendendo le
riserve  di  cui  all'art. 18, commi 5 e 6 del decreto legislativo n.
215/2001,  anche  agli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta;
   Visto  il  Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli
del  personale  tecnico-amministrativo  -  a tempo indeterminato - di
questa  Universita'  approvato con decreto rettorale 17 gennaio 2001,
n. 15;
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art.  19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Universita'  e dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
   Vista  la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo del 29 gennaio 2008 nella parte relativa al piano assunzioni a
tempo indeterminato 2008;
   Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell'Ateneo;
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami, per la copertura
di due   posti   di  categoria  C  -  posizione  economica  C1,  area
biblioteche,  tempo  indeterminato  con  orario di lavoro previsto su
turni  di  servizio settimanali mattutini e pomeridiani presso questo
Ateneo.
   Il   grado   di  autonomia  e  il  grado  di  responsabilita'  che
caratterizzano  l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A
allegata ai Contratti collettivi di cui in premessa.
   L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.