IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Universita' 1998- 2001 e 2002-2005; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ed in particolare l'art. 39, comma 15, che prevede una riserva obbligatoria del 20% a favore dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale; Considerato che l'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 eleva al 30% la riserva di posti disposta dall'art. 39, comma 15 del citato decreto legislativo n. 196/1995 e che tale riserva si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera c che introduce il comma 5-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 estendendo le riserve di cui all'art. 18, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 215/2001, anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Visto il Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa Universita' approvato con decreto rettorale 17 gennaio 2001, n. 15; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196; Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall'art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Universita' e dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 29 gennaio 2008 nella parte relativa al piano assunzioni a tempo indeterminato 2008; Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell'Ateneo; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C - posizione economica C1, area biblioteche, tempo indeterminato con orario di lavoro previsto su turni di servizio settimanali mattutini e pomeridiani presso questo Ateneo. Il grado di autonomia e il grado di responsabilita' che caratterizzano l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata ai Contratti collettivi di cui in premessa. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.