IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la   legge  11 luglio  1980,  n. 312  ed  in  particolare
l'art. 84;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazione ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537  ed  in  particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista   la   legge   31   dicembre  1996,  n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  ed  in particolare
l'art. 1, quarto comma, e l'art. 31;
    Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto universita' stipulato in data 21 maggio 1996;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 8;
    Considerato che le riserve di cui all'art. 5, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 risultano inoperanti;

                               Ordina:


                               Art.1.

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due  posti  di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica, area
funzionale  delle  strutture  di'  elaborazioni  dati  presso  questo
Ateneo.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.