IL RETTORE
  Visto  l'art.  17 ("Fondo d'incentivazione") della legge 2 dicembre
1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
aprile  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno
1997, che determina i principi di uniformita'  di  trattamento  degli
studenti  universitari  in  materia  di  diritto  allo studio, di cui
all'art. 4 della legge n. 390/1991 e all'art. 5, commi 18 e 20, della
legge n. 537/1993;
  Vista la legge n. 40 del 6 marzo 1998, e, in particolare, l'art. 37
e 45;
  Visti i verbali numeri 1,  2,  3  e  4  dell'osservatorio  tasse  e
contributi universitari di questo Ateneo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 28 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei limiti massimi dell'indicatore della  condizione
economica e dell'indicatore della condizione patrimoniale;
  Visti  il  decreto  ministeriale  del  26  maggio 1998 e il decreto
ministeriale del 23 aprile 1999, entrambi di  modifica  alle  tabelle
numeri 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 aprile 1997;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 3139 del 21 aprile  1999  relativa
ai nuovi criteri di merito per gli immatricolati;
  Vista  la delibera del senato accademico nella seduta del 13 maggio
1999;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del
30 giugno 1999;
  Vista la decisione del consiglio di  amministrazione  di  assegnare
fino  ad  un  numero  massimo  di  cinquantacinque borse di studio e,
comunque, entro lo stanziamento  di  L.  1.233.771.677  sull'apposito
capitolo di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Borse di incentivazione alle iscrizioni
  E'   indetto  per  l'anno  accademico  1999/2000  un  concorso  per
l'attribuzione di un massimo di cinquantacinque borse di  studio,  di
importo diversificato, per le seguenti categorie di studenti:
  studente residente L. 3.000.000 ognuna;
  studente  pendolare  L. 3.000.000 piu' un importo massimo fino a L.
500.000 per rimborso spese di trasporto;
  studente fuori sede L. 6.500.000 ognuna
  entro l'importo massimo stanziato dal consiglio di amministrazione,
finalizzate  all'incentivazione  e   alla   razionalizzazione   della
frequenza universitaria e istituite ai sensi dell'art. 17 della legge
2  dicembre  1991,  n.  390,  destinate  a  coloro  che,  per  l'anno
accademico in questione, intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di
laurea o di diploma  universitario  delle  facolta'  dell'Universita'
degli studi del Molise.
  I benefici sono attribuiti sulla base di una graduatoria di idonei,
senza  alcuna  differenziazione  per  facolta'  e  corsi  di  studio,
ordinata in modo crescente, previa verifica della prevista condizione
di merito, sulla base dell'indicatore della condizione economica .