IL RETTORE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati  civili  dello  Stato  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli articoli
2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125,  concernente  le  parita'  e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la   razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487  e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in  particolare  le
disposizioni  in  materia  di  procedura  generale  e  di trasparenza
dell'azione amministrativa;
  Visto il decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito  con
modificazioni  in  legge  21  giugno  1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente  il  reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n.   403,   in   materia   di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di  finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
  Vista   la  legge  14  gennaio  1999,  n.  4  recante  disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca  scientifica  ed
in particolare l'art. 1, comma 10;
  Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
recante  disposizioni  in  materia  di  bollo  per  le   domande   di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  febbraio 1999 rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente  la  rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile 1999,  concernente  il  trattamento  economico  del  personale
docente;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;
  Viste  le  deliberazioni  del  Senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente in data 3 maggio 1999  e  11  maggio
1999,  con  le quali e' stata approvata l'attivazione delle procedure
finalizzate all'applicazione della legge n. 4/1999;
  Vista la nota in data 7 giugno 1999 del preside della  facolta'  di
architettura e la deliberazione del consiglio della medesima facolta'
in  data  16 giugno 99, con la quale si richiede l'attivazione di una
procedura  di  valutazione  comparativa  per   ricercatore,   settore
scientifico-disciplinare H07A - scienza delle costruzioni;
  Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di farmacia, in
data  19  luglio  1999,  con  la  quale  si richiede l'attivazione di
quattro procedure di valutazione comparative per ricercatore,  per  i
settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
  C01A - Chimica analitica;
  C07X - Chimica farmaceutica (procedura A);
  C07X - Chimica farmaceutica (procedura B);
  E07X - Farmacologia.
  Considerato  che dalle predette deliberazioni emerge la sussistenza
delle necessita'  didattiche  e  di  ricerca  correlate  ai  predetti
settori scientifico-disciplinari;
  Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio
1999,  n. 4 da parte dei dipendenti citati nelle predette delibere di
facolta';
  Viste le deliberazioni del Senato accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione in data 26 luglio 1999 e 27 luglio 1999;
  Vista  la  disponibilita'  finanziaria  risultante  nel bilancio di
Ateneo derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo  citate,
assunte  nel  rispetto  dei  limiti di spesa previsti dall'art.   51,
comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  1. Sono indette cinque procedure di  valutazione  comparativa,  (di
seguito  indicate  con il termine "procedura/e"), per la copertura di
complessivi  cinque   posti   di   ricercatore   universario   presso
l'Universita'  degli  studi  di  Genova  per le facolta' ed i settori
scientifico-disciplinari specificati nell'allegato  A  che  fa  parte
integrante  del  presente  bando,  riservate  al  personale di questo
Ateneo in possesso dei requisiti di cui al  successivo  art.  2.  Nel
medesimo  allegato sono altresi' indicate, per ciascuna procedura, la
tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto  al  vincitore
della  stessa,  i  programmi  delle prove, nonche' l'eventuale numero
massimo di pubblicazioni valutabili.
  2.  Per  quanto  concerne  le  discipline   incluse   nei   settori
scientifico-disciplinari   si  rimanda  al  decreto  ministeriale  26
febbraio  1999,  citato  in  premessa  e  rettificato   con   decreto
ministeriale   4   maggio   1999,   pubblicati   rispettivamente  nel
supplemento ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 61 del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta Ufficiale n.   121 del  26
maggio 1999.
  3.  L'amministrazione  garantisce  parita'  e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.