IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 17 maggio 1999 n. 144, ed, in particolare, l'art. 7
che prevede l'istituzione dell'unita' tecnica finanza di progetto, di
seguito denominata "Unita'";
  Visto quanto  disposto  al  comma  7  del  predetto  articolo,  che
statuisce  che  i  componenti  dell'Unita' siano scelti, in parte tra
professionalita' delle amministrazioni dello Stato  in  posizione  di
comando  e  in  parte,  a seguito di un processo di selezione fondato
sulla concreta esperienza nel settore, tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione  che  operino nei settori tecnico-ingegneristico,
economico-finanziario e giuridico;
  Visto il decreto ministeriale 10  agosto  1999,  pubblicato  il  31
agosto  1999  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
disciplina le modalita'  di  selezione  per  l'individuazione  di  un
massimo di undici componenti dell'Unita';
  Visti gli articoli 8 e 13 del decreto citato;
  Visto  l'art.  15  che  fissa  il  termine  del 30 settembre per la
presentazione delle candidature per la selezione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Selezione dei componenti
            provenienti dalle amministrazioni dello Stato
  Ad  integrazione  di  quanto  stabilito  all'art.  13  del  decreto
ministeriale  10  agosto  1999,  la scelta dei componenti provenienti
dalle amministrazioni dello Stato, sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice nominata secondo le modalita' previste  all'art.  8  del
predetto decreto.