IL DIRIGENTE DEL PERSONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, in particolare l'art. 33; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della legge n. 127/1997, previa delibera del consiglio di amministrazione del 5 maggio 1998, pubblicato nel Bollettino ufficiale di Ateneo n. 43 del 15 giugno 1998; Viste la delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 30 marzo 1999, del 4 maggio 1999, del 27 luglio 1999 e del 14 settembre 1999 con le quali, fra l'altro, e' stata autorizzata la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo, settima qualifica, area funzionale amministrativo-contabile e si e' autorizzata l'emissione del relativo bando di concorso; Ravvisata conseguentemente la necesstta' di bandire complessivamente quattro posti di settima qualifica - area funzionale amministrativo-contabile profilo di collaboratore amministrativo osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate; Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del comparto delle universita' di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, risulta operante e che la stessa trova applicazione per due dei predetti posti; Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al profilo di collaboratore amministrativo come previsto dall'art. 5, comma 3, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che con separato decreto dirigenziale si procede all'indizione di concorso riservato per titoli ed esami in relazione ai predetti posti; Visto il decreto rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997 con il quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo; Accertata la vacanza dei posti da coprire; Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo la relativa disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bologna un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, settima qualifica, area funzionale amministrativo-contabile di cui uno riservato alle categorie di cui alla legge n. 482/1968. Nel caso in cui non risulti possibile rispettare la suddetta riserva per mancanza di idonei, l'amministrazione provvedera' ad attingere, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.