IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE DEL CORPO
                     delle capitanerie di porto
  Vista la legge 8 luglio 1926, n.  1178,  concernente  l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
  Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli della Marina e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
  Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente  unificazione
e  riordinamento  dei  ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n.  444,  concernente  provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante  norme
in    materia    di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego e successive modificazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente il regolamento recante disposizioni di  attuazione  degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
riordino dei ruoli e modifica alle norme di  reclutamento,  stato  ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il   riordino   del   reclutamento,   dello   stato    giuridico    e
dell'avanzamento degli ufficiali;
  Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
  Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,  fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi  e  delle  prove  di  esame  per  la  nomina ad ufficiale in
servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  della   Marina
militare,   emanato   in  applicazione  dell'art.  3,  comma  2,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per  titoli
ed  esami,  per  la  nomina  a  guardiamarina  in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina:
  a) concorso a ventitre posti nel Corpo di stato  maggiore,  di  cui
dodici riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
  b)  concorso  a dodici posti nel Corpo del genio navale, di cui sei
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
  c) concorso a dieci posti nel  Corpo  delle  armi  navali,  di  cui
cinque riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
  d)  concorso  a  quattro posti nel Corpo sanitario della Marina, di
cui due riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
  e) concorso a otto posti nel Corpo di commissariato  della  Marina,
di  cui  quattro  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti al ruolo
marescialli;
  f) concorso a dodici posti nel Corpo delle capitanerie di porto, di
cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli.
  2. In ciascuno dei concorsi di  cui  sopra  i  posti  riservati  ai
sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  marescialli eventualmente non
ricoperti per mancanza di sottufficiali idonei verranno devoluti alle
altre categorie di concorrenti di cui al successivo art.  3,  secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
  3.  Il  numero  dei posti dei concorsi di cui al precedente comma 1
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
relative  graduatorie  di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli
speciali dei predetti Corpi.