In esecuzione della delibera del direttore  generale  3007  del  15
novembre 1999, esecutiva a termini di legge, e' indetto avviso per il
conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di un posto
di dirigente medico responsabile di struttura complessa (ex dirigente
medico  di  secondo livello nella disciplina di "medicina e chirurgia
di accettazione e d'urgenza" presso l'ospedale di Lanciano, ai  sensi
dell'art.   15   del  decreto  legislativo  n.  502/1992  cosi'  come
riformulato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229.
  I requisiti richiesti per l'ammissione sono:
  a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
  b)  anzianita'  di  servizio  di  sette  anni,  di cui cinque nella
disciplina  o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione   nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
  c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale  ed  adeguata  esperienza  ai  sensi  dell'art.  6  del
precitato decreto del Presidente della Repubblica.
  Ai  sensi  dell'art.  15, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 coloro che  sono  in  possesso  dell'idoneita'
conseguita  in  base  al pregresso ordinamento, possono accedere agli
incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale  nella   corrispondente
disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di   assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
  Fino  all'emanazione  dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   484/1997   per
l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito
della specifica attivita' professionale, ai sensi dell'art. 15, comma
3, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.
  Fino  all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
484/1997,  l'incarico  di  secondo livello dirigenziale e' attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
  Limiti di eta': ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127 viene meno il  requisito  del  limite  di  eta'.  Secondo  quanto
previsto   dall'art.   15  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e
successive  modificazioni,  come  interpretato  dal  Ministero  della
sanita'  con  circolare  10  maggio  1996,  n.  1221 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 22 maggio 1996, l'incarico quinquennale
non potra' comunque essere conferito qualora il  termine  finale  dei
cinque  anni  superi il sessantacinquesimo anno di eta' del candidato
prescelto.
  Nella  domanda  gli  aspiranti  devono  dichiarare  sotto  la  loro
personale responsabilita':
  1) cognome e nome;
  2) il luogo e la data di nascita nonche' la residenza;
  3)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla  Repubblica  e
sono  richiamate  le  disposizioni  di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7  febbraio  1994  e
successive  modificazioni,  relative  ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea);
  4) il comune nelle cui liste elettorali si  e'  iscritti  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
  5) le eventuali condanne penali riportate;
  6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e  le  cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
  7) l'idoneita' fisica all'impiego;
  8) il possesso dei diritti politici;
  9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  10) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
  11) l'iscrizione all'ordine dei medici.
  I  requisiti  di  ammissione  di cui ai punti a) e b) devono essere
documentati  mediante  apposita  certificazione  da   allegare   alla
domanda.
  Non  possono  accedere  all'impiego  coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti   o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
  I  suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione.
  Le  domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice
ed indirizzate al direttore  generale  della  U.S.L.  Lanciano-Vasto,
devono  pervenire  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12 del
trentesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  -  serie  concorsi.  Qualora  detto  giorno sia festivo il
termine e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo  non
festivo.
  La   firma   apposta   in  calce  alla  domanda  non  necessita  di
autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  Le domande si considerano  comunque  prodotte  in  tempo  utile  se
spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a  data  dell'ufficio
postale accettante.
  Alla  domanda, in cui il candidato dovra' indicare espressamente il
domicilio presso  il  quale  deve  essere  fatta  ogni  comunicazione
inerente  il  presente  avviso,  dovra'  essere  allegata,  a pena di
esclusione, la certificazione comprovante i requisiti richiesti ed un
curriculum  professionale  debitamente  sottoscritto  e   formalmente
documentato.
  Il   curriculum   professionale   dovra'   essere  documentato  con
riferimento sia all'attivita' assistenziale correlata alla disciplina
e sia alle attivita' professionali, di studio e  alle  pubblicazioni,
per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o
il  settore  di specifico interesse in relazione al posto di funzione
da ricoprire.
  Alla domanda di partecipazione  possono  essere  allegati  tutti  i
titoli,  certificazioni  ed altro che i candidati ritengono opportuno
presentare ai fini della valutazione.
  I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge.
  Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
  I contenuti del curriculum,  escluse  la  tipologia  qualitativa  e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere  autocertificati  dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.  15,  e  successive  modificazioni:  dette  dichiarazioni  e
certificazioni  devono  essere rese secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n.  403/1998.
  Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificabili
si  raccomanda  una  analitica  descrizione   del   contenuto   delle
dichiarazioni  e  si  consiglia,  a  ta1e  riguardo,  di allegare una
fotocopia semplice dei titoli autocertificati.
  Qualora da controlli emerga la non veridicita' delle dichiarazioni,
il  dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti, ferma
restando la responsabilita' penale, ai sensi dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  L'amministrazione declina ogni responsabilita' per  dispersione  di
comunicazioni  dipendenti da inesatte indicazioni di recapito fornite
dall'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  di  indirizzo  indicato  sulla  domanda  o per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa.
  Il  direttore generale provvedera' a nominare, con successivo atto,
la commissione di esperti cui compete l'accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 5, comma  3,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 484/1997. A tale
commissione  compete  altresi'  la  predisposizione  dell'elenco  dei
candidati  idonei,  previa valutazione del curriculum professionale e
colloquio con i candidati istanti.
  La  prova  consistera'  in  un  colloquio   nel   quale   sono   da
ricomprendersi  elementi  teorici  e  pratici  nella  disciplina,  ed
elementi tendenti ad  accertare  la  preparazione  manageriale  e  di
direzione di ciascun candidato.
  Con  riguardo  al  dettato normativo che affida alla commissione la
formulazione  del  parere  e  la  predisposizione  dell'elenco  degli
idonei,  la commissione di esperti esplicitera' la sua determinazione
in un giudizio complessivo motivato evitando, comunque, di  formulare
direttamente o indirettamente una graduatoria.
  L'incarico,  che  ha  durata  quinquennale ed e' rinnovabile, sara'
conferito dal direttore generale secondo i criteri e le modalita'  di
cui  all'art.  15  del  decreto  legislativo  n.  502/1992 cosi' come
riformulato  dal  decreto  legislativo  19  giugno  1999,   n.   229.
L'incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art.
15-quinquies, comma 5.
  Il  trattamento  economico  corrisposto  sara'  disciplinato  dalla
normativa  di  cui  al  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
dell'apposita  area  di  contrattazione  per  la  dirigenza  medica e
veterinaria e relative tipologie professionali del S.S.N. siglato  in
data  5  dicembre 1996 e pubblicato sul supplemento ordinario n.  235
alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996.
  Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui  al
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni, ivi compreso il decreto legislativo 19 giugno  1999,
n.  229,  nonche'  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
dicembre  1997,  n.  484.  Per  le  discipline  equipollenti  si   fa
riferimento  al  decreto  del  Ministero della sanita' del 30 gennaio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio  1998
(supplemento ordinario n. 25).
  I  candidati potranno chiedere la restituzione della documentazione
presentata per la  partecipazione  all'avviso  entro  un  anno  dalla
formulazione  dell'elenco  degli  idonei  da  parte della commissione
giudicatrice costituita in base all'art. 15 del  decreto  legislativo
n.  502/1992,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
229/1999.
  L'amministrazione  si riserva la facolta' di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente avviso qualora, a suo insindacabile
giudizio, ne rilevasse la necessita' o l'opportunita'.