Nel decreto specificato in epigrafe,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  20  del  13
marzo 2009, alla pagina 93, seconda  colonna,  all'art.  7,  dopo  la
lettera c), laddove e' scritto: «una votazione pari a 70 centesimi in
ciascuna delle prove scritte», leggasi:  «una  votazione  pari  a  70
punti su 100 in ciascuna delle prove scritte».