IL MINISTRO Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, recante «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori»; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Vista la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»; Ordina: Art. 1 Sono indette per l'anno 2010 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.