IL MINISTRO 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989,  n.168,  recante  «Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica»; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   14   luglio   2008,   n.121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto   1933,   n.1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 
    Visto  il  regio  decreto  4   giugno   1938,   n.1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»; 
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.1652,  e  successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni   sull'ordinamento   didattico
universitario»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.509,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto ministeriale 19  ottobre  2001,  n.445,  recante
«Regolamento  concernente  gli  esami  di   Stato   di   abilitazione
all'esercizio della  professione  di  medico  chirurgo.  Modifica  al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indette per l'anno 2010 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
medico chirurgo. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.