IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in  particolare  l'art.
16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale  dello
Stato tra le Forze di polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare  l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte  per  l'accesso  ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata  illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; 
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modificazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra  uomo  e
donna; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei  requisiti  psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti  ai
ruoli del Corpo forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di
polizia ed i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale dello stesso Corpo; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del  Corpo
forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art.  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta'; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di  eta'  per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo  forestale  dello
Stato; 
    Visto l'art. 15 del decreto legislativo  23  luglio  1999,  n.242
recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155; 
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali 24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  novembre
2005, n. 259, concernente il  reclutamento  ed  il  trasferimento  ad
altri ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente  il
codice dell'ordinamento militare, ed in  particolare  l'art.  636  in
materia di obiettori di coscienza, nonche' quindi la  legge  6  marzo
2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; 
    Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28 relativo al personale dei  gruppi  sportivi  delle  forze  armate,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del  25
ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi  delle  sezioni
sportive,  alla  regolamentazione  del  loro  funzionamento  e   alla
riorganizzazione delle discipline sportive; 
    Considerate  le  attuali  vacanze  nel  contingente  del   Gruppo
sportivo  forestale  previsto  all'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 259/05; 
    Visto l'art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
con il  quale  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro,  la  spesa  per
assunzioni di personale del Corpo forestale  dello  Stato,  anche  in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni
a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle
vacanze dei  ruoli  superiori  e  con  successivo  riassorbimento  al
passaggio a tali ruoli; 
    Preso atto delle somme residue sul predetto  stanziamento  di  16
milioni di euro; 
    Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina  di  dodici
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di  atleti
del   Gruppo   sportivo   forestale,    da    assumere    a    valere
sull'autorizzazione di cui al citato comma 346; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
             Posti a concorso e categorie di destinatari 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  la  nomina  di
dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'  di
atleti del Gruppo sportivo  forestale,  ripartiti  nelle  discipline,
nelle  specialita'  e  nelle  categorie   di   seguito   indicate   e
riconosciuti  dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali
competenti     «atleti     di     interesse     nazionale»      nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre: 
      «ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente FIDAL)  (2
posti): 
        Cod. A1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
«Salto con l'asta». 
        Cod. A2) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
«1500 metri». 
      «ARTI MARZIALI» (Federazione nazionale competente  FIJLKAM)  (1
posto): 
        Cod. B1) n. 1 atleta  di  sesso  femminile  nella  disciplina
Karate categoria «Kumite - 50 kg.». 
      «PUGILATO» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti): 
        Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile  nella  categoria  «52
kg.». 
        Cod. C2) n. 1 atleta di sesso maschile  nella  categoria  «75
kg.». 
        Cod. C3) n. 1 atleta di sesso maschile nella  categoria  «+91
kg.». 
      «SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto): 
        Cod. D1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
«Fioretto». 
      «TIRO A  VOLO»  (Federazione  nazionale  competente  FITAV)  (1
posto): 
        Cod. E1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
«Fossa olimpica». 
      «SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale  competente  FISI)  (3
posti): 
        Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella  disciplina  Sci
alpino specialita' «Slalom Gigante (GS) e/o SuperCombi». 
        Cod. F2) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
«Slittino pista artificiale». 
        Cod. F3) n. 1 atleta  di  sesso  femminile  nella  disciplina
Biathlon specialita' «Sprint». 
      «TIRO A  SEGNO»  (Federazione  nazionale  competente  UITS)  (1
posto): 
        Cod. G1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
«Pistola 10 metri». 
    2. Il concorso e' riservato a coloro che alla  data  di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione  sono  riconosciuti,  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale»  nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta  deve,  inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando; 
    3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle  discipline/specialita'/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di  portare  gli  stessi  in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1. 
    4. Resta impregiudicata la facolta', con  decreto  del  Capo  del
Corpo forestale dello Stato, di  annullare  o  revocare  il  presente
bando  di  concorso,   sospendere   o   rinviare   gli   accertamenti
concorsuali,  di  modificare  il  numero   dei   posti   disponibili,
sospendere l'ammissione al  corso  di  formazione  dei  vincitori  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale  eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale. 
    5. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.