IL DIRETTORE GENERALE per il Personale Militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visti i fogli n. 1680 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del 2 maggio 2013, n. 2561 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del 21 maggio 2013 e n. 2689 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/9.4 del 29 maggio 2013 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di 31 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell'Esercito, in qualita' di atleta, per il 2013; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 31 VFP 4 dell'Esercito, in qualita' di atleta; Visti il foglio n. M_D SSMD 0045280 del 21 maggio 2013, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rimodulato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013, e i fogli n. M_D SSMD 0042247 del 13 maggio 2013 e n. M_D SSMD 0046122 del 22 maggio 2013, con i quali lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato l'arruolamento complessivo di altri 3 VFP 4 dell'Esercito, in qualita' di atleta, in aggiunta ai 28 evincibili dal citato piano dei reclutamenti; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art. 28, che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture - il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per il 2013, un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito di 31 VFP 4, in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: a) atletica leggera: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 60m/100m; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 400m/4x400m; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 400m/400m ostacoli; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' cross/1500m/3000m; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' cross; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' prove multiple/60m/110m ostacoli; b) scherma: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' sciabola; c) nuoto: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 50m/100m farfalla; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 200m/400m/4x200m stile libero; d) ginnastica: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' artistica; e) judo: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 57 kg; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 60 kg; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 73 kg; f) tiro a volo: atleta di sesso maschile nella specialita' double trap; g) tiro a segno: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' carabina 50m (CLT e CL3P); h) sci alpino: 2 atlete di sesso femminile in tutte le specialita'; 2 atleti di sesso maschile in tutte le specialita'; i) sci di fondo: 1 atleta di sesso femminile in tutte le specialita'; 1 atleta di sesso maschile in tutte le specialita'; j) snowboard: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' boarder cross; 2 atleti di sesso maschile nella specialita' boarder cross; b) biathlon: 3 atleti di sesso maschile in tutte le specialita'; l) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile in tutte le specialita'; m) arrampicata sportiva: 1 atleta di sesso maschile; n) alpinismo - arrampicata sportiva: 2 atleti di sesso maschile nella specialita' alpinismo. 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' indicate, l'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di cui al precedente comma 1. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito http://www.persomil/.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.