IL CAPO DIPARTIMENTO Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; Visto che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' istituito il cap. 1207/1 "Spese e contributi per le attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di concorso"; Decreta: Art. 1 Ai fini del presente decreto si intende: a) per Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341; c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera c).