IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; 
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un  apposito  fondo  presso  il  Ministero  dell'Interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il  rogito  degli  atti  e  dei
contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93; 
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 
    Visto che  nello  stato  di  previsione  della  spesa  di  questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1  "Spese  e  contributi  per  le
attivita'  sociali,  culturali  ed  assistenziali   delle   comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative  commissioni  di
concorso"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per  Laurea,  il  titolo  universitario  rilasciato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lett.   a)   del   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
    b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario  rilasciato  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3,  comma  1,  della
Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario  rilasciato  ai
sensi dell'art. 3,  comma  1,  lett.  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
    d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al  termine  dei  quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); 
    e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al  termine
del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera c).