IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Considerato  che,  in  deroga  al  disposto  di  cui  al  decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il  bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  delle  Forze  di
Polizia, il limite minimo e  massimo  di  eta',  rispettivamente,  di
diciassette e trentacinque anni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146. 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al Direttore generale del personale e della formazione; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014)» ; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
l'accesso di complessivi n. 20 atleti, dei  quali  n.  10  del  ruolo
maschile e n. 10 del ruolo  femminile,  nel  Gruppo  Sportivo  Fiamme
Azzurre; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n. 20
posti nel Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui n.  10  posti  nel
ruolo maschile e n. 10 posti nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
      Ruolo maschile: 
        n. 1 atleta disciplina «Atletica leggera -  specialita':  110
m. ostacoli e 400 m. ostacoli»; 
        n. 1 atleta disciplina  «Ciclismo  -  specialita':  Velocita'
individuale, Chilometro da fermo e Keirin; 
        n. 1 atleta disciplina «Judo - specialita': Categoria 73 Kg»; 
        n. 1 atleta disciplina «Pugilato - specialita':  Categoria  +
91 Kg»; 
        n.  2  atleti  disciplina   «Tennis   tavolo -   specialita':
Singolare maschile»; 
        n. 1 atleta disciplina «Tiro con l'arco -  specialita':  Arco
olimpico - Targa FITA»; 
        n. 1 atleta disciplina «Triathlon  -  specialita':  Triathlon
olimpico/sprint e Duathlon sprint»; 
        n. 1 atleta disciplina «Vela - specialita': Nacra 17»; 
        n. 1 atleta disciplina «Vela - specialita': Windsurf»; 
      Ruolo femminile: 
        n. 1 atleta disciplina «Atletica leggera -  specialita':  400
metri e 800 metri»; 
        n. 1 atleta disciplina «Canoa - specialita': Kayak slalom»; 
        n.  1  atleta  disciplina   «Canoa   -   specialita':   Kayak
velocita'»; 
        n. 1 atleta disciplina «Ciclismo - specialita': 500 metri  da
fermo, Keirin, Inseguimento individuale e Velocita' olimpica»; 
        n. 2 atlete disciplina  «Ciclismo  -  specialita':  Corsa  su
strada in linea e cronometro»; 
        n. 1 atleta  disciplina  «Sollevamento  pesi  -  specialita':
Categoria + 75 Kg»; 
        n. 1 atleta disciplina «Tiro con l'arco -  specialita':  Arco
olimpico - Targa FITA»; 
        n. 1 atleta disciplina «Triathlon  -  specialita':  Triathlon
olimpico/sprint e Duathlon sprint»; 
        n. 1 atleta disciplina «Vela - specialita': Nacra 17»; 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in  aumento  o  in  decremento -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2014 - 2015. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 
    4. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.