IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre faune di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005, n. 259, concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 636 in materia di obiettori di coscienza, nonche' quindi la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28 relativo al personale dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 25 ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi delle sezioni sportive, alla regolamentazione del loro funzionamento e alla riorganizzazione delle discipline sportive; Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo sportivo forestale previsto all'art. 1 del citato D.P.R. 259/05; Visto l'art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la spesa per assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli; Preso atto delle somme residue sul predetto stanziamento di 16 milioni di euro; Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale, da assumere a valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346; Decreta: Art. 1 Posti a concorso e categorie di destinatari 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline, nelle specialita' e nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre: «Atletica leggera» (Federazione nazionale competente FIDAL) (1 posto): Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «3000 piani e 5000 piani». «Canottaggio» (Federazione nazionale competente FIC) (2 posti): Cod. B1) n. 2 atleti di sesso maschile nella specialita' olimpica «4 senza pesi leggeri». «Ciclismo» (Federazione nazionale competente FCI) (1 posto): Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' olimpica «Mountain bike XCO». «Nuoto» (Federazione nazionale competente FIN) (2 posti): Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «200 rana vasca corta e vasca lunga, 200 misti vasca lunga». Cod. D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «200 stile libero vasca lunga». «Pugilato» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti): Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «64 kg.». Cod. E2) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «69 kg.». Cod. E3) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «81 kg.». «Scherma» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto): Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Fioretto». «Sport del ghiaccio» (Federazione nazionale competente FISG) (1 posto): Cod. G1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' olimpica «Pista lunga - sprint». «Sport equestri» (Federazione nazionale competente FISE) (1 posto): Cod. H1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' olimpica «Salto ostacoli». «Sport invernali» (Federazione nazionale competente FISI) (2 posti): Cod. I1) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci Alpino «Slalom speciale e gigante». Cod. I2) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina «Combinata nordica». «Tiro a segno» (Federazione nazionale competente UITS) (1 posto): Cod. L1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Carabina 10 m. aria compressa». «Tiro a volo» (Federazione nazionale competente FITAV) (1 posto): Cod. M1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Fossa olimpica». 2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sono riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili della categoria I di cui all'art. 6 del presente bando; 3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu' delle discipline/specialita'/categorie tra quelle sopra indicate l'amministrazione si riserva la facolta' di portare gli stessi in aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie tra quelle indicate al comma 1. 4. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili, sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato per la successiva assegnazione.