IL SOPRINTENDENTE Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed in particolare l'art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e in particolare l'art. 9 che ribadisce l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante norme in materia di semplificazione di documentazione amministrativa s.m.i.; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze quale istituto dotato di autonomia speciale che afferisce al Segretariato generale e in particolare l'art. 2 che ribadisce l'operativita' della scuola di alta formazione, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, con cui e' stata ridefinita l'articolazione della struttura centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62; Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9 del codice, emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori - e n. 87, concernente la definizione di criteri di insegnamento del restauro di beni culturali; Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02»; Visto il decreto del Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze n. 1355 del 14 aprile 2011, concernente l'approvazione del regolamento della scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e s.m.i.; Visto il parere di conformita' in ordine all'istituzione e all'attivazione del corso per la conservazione e restauro dei beni culturali, a ciclo unico (quinquennale), per i percorsi formativi professionalizzanti 1, 2, 3, 4 e 5 da parte della SAF dell'OPD di Firenze, con lettera del 21 ottobre 2011 prot. n. 7036/04.04.13. Decreta: Art. 1 Posti a concorso - Contenuti formativi Titolo di studio - Oneri di frequenza 1) E' indetto, per l'a.a. 2014-2015, un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 5 allievi al 26° corso quinquennale della scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure nel seguente «Percorso formativo professionalizzante» - PFP - (il numero di riferimento e la denominazione sono quelli risultanti dalla tabella dei «Percorsi formativi professionalizzanti» - Allegato B - del decreto ministeriale n. 87/2009): PFP 1 - Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura, 5 posti. 2) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal regolamento della SAF decreto soprintendentizio n. 1355 del 14 aprile 2011 e s.m.i. A conclusione del corso in esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali. 3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare all'Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte le spese dell'attivita' didattica e comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilita' civile degli allievi. Gli studenti sono altresi' tenuti a versare la tassa regionale per il Diritto allo studio (DSU) direttamente alla azienda per il DSU della regione Toscana. Gli importi e le modalita' di pagamento di dette somme sono indicati sul sito web dell'istituto alla voce formazione (http://www.opificiodellepietredure.it)