Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice una selezione locale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'assunzione di 3 Assistenti riservata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge. I selezionati verranno assegnati esclusivamente alle strutture dell'area romana. Sono richiesti i seguenti requisiti. 1. Iscrizione nell'elenco dei disabili disoccupati, di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuto dalla Provincia di Roma. 2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo equipollente, conseguito con una votazione di almeno 80/100 o 48/60. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra indicato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 3. Eta' non inferiore ai 18 anni. 4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 5. Idoneita' fisica alle mansioni. 6. Godimento dei diritti politici. 7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti. 8. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 9. Adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. Il possesso del requisito di cui al punto 9 viene verificato durante la prova del concorso. L'equipollenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando.