Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice una selezione locale, ai sensi dell'art.
7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'assunzione  di  3
Assistenti riservata ai disabili di cui all'art. 1,  comma  1,  della
citata legge. I selezionati verranno  assegnati  esclusivamente  alle
strutture dell'area romana. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
      1. Iscrizione nell'elenco  dei  disabili  disoccupati,  di  cui
all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuto dalla Provincia di Roma. 
      2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale, o titolo equipollente, conseguito con una votazione  di
almeno 80/100 o 48/60. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad  almeno  80/100,  riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra  indicato
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
      3. Eta' non inferiore ai 18 anni. 
      4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 
      5. Idoneita' fisica alle mansioni. 
      6. Godimento dei diritti politici. 
      7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le  funzioni
da svolgere nell'Istituto. 
    I cittadini di altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti. 
      8. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza. 
      9. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2  e  3  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  delle
domande. Il possesso del requisito di cui al punto 9 viene verificato
durante la prova del concorso. L'equipollenza del titolo di studio  e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento della prova di concorso  e  all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando.