IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  1998,  modificato  con
decreto ministeriale  25  gennaio  2007,  concernente,  tra  l'altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e  modalita'
di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento
degli  Ufficiali  dei  ruoli  normali  dell'Aeronautica  Militare   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  Codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  Militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la lettera n. M_D SMMD 0096929  del  6  agosto  2014  dello
Stato Maggiore della Difesa, concernente il  piano  dei  reclutamenti
per l'anno 2015; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   30   giugno   2015,   recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Aeronautica militare; 
    Vista la lettera n. SMA 123/P 12.02 M_D  ARM001  0075793  del  12
agosto 2015, con la  quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  ha
chiesto di indire per l'anno 2015 due concorsi, per titoli ed  esami,
per la nomina di undici Ufficiali in servizio  permanente  nei  ruoli
normali dell'Aeronautica, di cui sei del Corpo Sanitario  Aeronautico
e cinque del Corpo del Genio Aeronautico; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  66/2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco»,  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e  1035  del  citato  decreto  legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. numeri 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015); 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 -registrato presso la Corte dei Conti il  19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  Tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Aeronautica Militare: 
      a) concorso per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo  normale
del Corpo Sanitario Aeronautico; 
      b) concorso per la nomina  di  5  (cinque)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico cosi' ripartiti: 
        1) tre nella categoria fisica; 
        2) due nella categoria chimica. 
    I posti messi a concorso di cui al predetto  numero  1),  qualora
non ricoperti per assenza  di  concorrenti  idonei,  potranno  essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello
specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di  cui
al precedente punto 2) e viceversa. 
    2. In caso di mancata copertura dei  posti  in  uno  o  piu'  dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per  mancanza  di  concorrenti
idonei, la Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' dell'altro concorso  di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b). 
    4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente  comma  1,  lettera
a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste  dal  concorso  o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche'
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,  www.aeronautica.difesa.it,  definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.