IL DIRETTORE 
                   DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 
    Visti: 
      il bando  a  propria  firma  relativo  alla  procedura  per  il
reclutamento  di un  ricercatore  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato tipologia A, con regime  di  impegno  a  tempo  definito,
prot. n. 127/2016 del 16 febbraio 2016; 
      la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed, in particolare, gli artt.
21-octies e 21-nonies; 
    Rilevato: 
      che il bando in argomento risulta non conforme  al  Regolamento
per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo  determinato
di tipologia ", emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30 giugno  2015  in
riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'art.  2  dello  stesso
bando, nel quale si richiede il possesso della laurea  in  Psicologia
classi 58/S e LM/51, requisito non  richiesto  dopo  il  31  dicembre
2015; 
      che al comma 2 dell'art. 3 del bando in argomento e'  riportato
erroneamente un  numero  massimo  di  pubblicazioni  pari  a  8,  non
coerente con  il  numero  massimo  di  pubblicazioni  richiesto  come
requisito di accesso pari a 15; 
    Ravvisata: 
      l'opportunita'  di  procedere  all'annullamento  del  bando  in
regime di autotutela, 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Il bando di selezione per il reclutamento di un  ricercatore  con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia  A,  con  regime  di
impegno a tempo definito, prot. n. 127/2016 del 16 febbraio  2016  e'
annullato in regime di autotutela. 
    Il presente provvedimento di annullamento ha efficacia ex tunc.