IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA Visti: il bando a propria firma relativo alla procedura per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, prot. n. 127/2016 del 16 febbraio 2016; la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies; Rilevato: che il bando in argomento risulta non conforme al Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia ", emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30 giugno 2015 in riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 dello stesso bando, nel quale si richiede il possesso della laurea in Psicologia classi 58/S e LM/51, requisito non richiesto dopo il 31 dicembre 2015; che al comma 2 dell'art. 3 del bando in argomento e' riportato erroneamente un numero massimo di pubblicazioni pari a 8, non coerente con il numero massimo di pubblicazioni richiesto come requisito di accesso pari a 15; Ravvisata: l'opportunita' di procedere all'annullamento del bando in regime di autotutela, Dispone: Art. 1 Il bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, prot. n. 127/2016 del 16 febbraio 2016 e' annullato in regime di autotutela. Il presente provvedimento di annullamento ha efficacia ex tunc.