L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista  la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e
successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035,  recante  modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto  legislativo
14 maggio 2010, n. 86, recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto  Adige  sull'equipollenza  degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante   modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1980,
n. 271,  recante  modificazioni  alle  norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  7  febbraio  1994,  n.  174,  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita'   amministrativa   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 16, terzo comma, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141,  recante  disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione  al  concorso  per
procuratore dello Stato e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi  per  il
reclutamento del personale di magistratura; 
    Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
il  quale  stabilisce  che  le  facolta'  assunzionali  nel  triennio
2016-2018 delle amministrazioni  dello  Stato  sono  prioritariamente
finalizzate all'assunzione, tra gli altri, di dieci procuratori dello
Stato; 
    Vista la nota in data 12 luglio 2016 con la quale  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione  Pubblica  -
ha espresso parere favorevole all'avvio della  procedura  concorsuale
per n. 10 procuratori dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 10  posti  di
procuratore dello Stato. 
    Uno di tali posti e' riservato  ai  concorrenti  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in  corso  di
validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli  3  e  4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86.