LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale,come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 37, comma 11-bis, recante disposizioni in materia di ripartizione in quote delle risorse destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 settembre 2014 e 20 maggio 2016, concernenti il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla giustizia amministrativa, di cui all'art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, concernente l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, nonche' l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale; Vista la delibera n. 30 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nelle sedute del 13 gennaio e del 12 aprile 2017, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale; Ritenuta, quindi, la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella citata delibera n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale alla predetta Sottosegretaria e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della stessa legge n. 400 del 1988; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquanta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.