IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  9  maggio   1989,   n.   168,   recante   norme
sull'autonomia universitaria; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
    Visto il D.R. n. 706 del 20 ottobre 2003 recante il  «Regolamento
assunzioni a tempo indeterminato personale tecnico-amministrativo» ed
in particolare l'art. 4 che  assegna  al  Rettore  la  competenza  ad
emanare il bando; 
    Che successivamente e' entrata in  vigore  la  legge  n. 240/2010
recante «Norme in materia di  organizzazione  delle  universita',  di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
incentivare la qualita' e l'efficienza  del  sistema  universitario»,
che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo,...» [art.  2,  comma  1,  lettera
o)]; 
    Che in conformita'  alla  predetta  legge  n. 240/2010  il  nuovo
Statuto di autonomia, emanato  con  decreto  rettorale  n.  194/2012,
all'art.  28,  comma  2,  dispone  che  «Il  Direttore  Generale   e'
responsabile dell'attivita' di UNICAM e, sulla base  degli  indirizzi
forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva  gestione
e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e  del
personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'art. 16  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165  e  dell'attuazione   dei   programmi   e   dei
provvedimenti deliberati dagli organi accademici»; 
    Che l'adozione del bando  di  concorso  costituisce  un  atto  di
gestione di competenza dirigenziale  (cfr.  Tribunale  amministrativo
regionale della Calabria, Catanzaro, sez. II del 2  maggio  2017,  n.
709; C.d.S. sez. VI, n. 1829 del 2016); 
    Che pertanto la competenza del Rettore ad emanare il bando e'  da
ritenersi  superata  dalla  disciplina,   anche   statutaria,   sopra
indicata, essendo oramai attribuita al direttore generale; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed  in  particolare  l'art.
20; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al  lavoro
dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
recante  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 39-quater, comma 2, che prevede la
possibilita' di emanare «... bandi di concorso per specifici  profili
professionali per i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui  all'art.  8  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ...»; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31  maggio
2017 con la quale e' stata autorizzata l'attivazione della  procedura
di reclutamento per una unita' di personale tecnico-amministrativo di
categoria C, pos. economica  1,  Area  amministrativa,  riservata  ai
soggetti di cui all'art. 1  della  legge  n.  68  del  1999,  per  le
esigenze dello Staff Rettorato  -  Ufficio  stampa,  comunicazione  e
attivita' culturali; 
    Visto il CCNL, comparto Universita', sottoscritto il  16  ottobre
2008, ed in particolare la Tabella A che prescrive  il  possesso  del
diploma di scuola secondaria di II grado per l'accesso alla categoria
C; 
    Visto il decreto  legislativo  n.  216/2003  recante  «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento  in  materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy); 
    Visto il  decreto  legislativo  n.  82/2005  recante  il  «Codice
dell'Amministrazione Digitale»; 
    Visto il decreto legislativo n. 198/2006 recante il Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto  il  decreto  legislativo   n.   251/2007   relativo   alla
riconoscimento della qualifica del rifugiato o di persona  altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, ed in particolare l'art. 25; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n.  66/2010
recante il «Codice dell'ordinamento militare», che  disciplinano  una
riserva del 30% dei  posti  in  favore  del  personale  militare  nei
concorsi pubblici; 
    Che  nel  bando  di  concorso  per  un  posto  di  cat.  C,  area
amministrativa a tempo determinato per 3 anni (attuazione all'accordo
di partenariato con la cinese Jilin Agricultural University)  emanato
con provvedimento  n.  38/APO  del  27  luglio  2017  (pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  65
del 29 agosto 2017) e' stato precisato che la  quota  di  riserva  in
applicazione  dell'art.  1014  del  decreto  legislativo  n.  66/2010
ammonta a 0,85 posti; 
    Che tuttavia in tale atto non era stata presa  in  considerazione
l'assunzione di una unita' di cat.  B  avvenuta  il  29  maggio  2017
tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma
dell'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001
e degli  articoli  23  e  segg.  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994 (prot. ingresso UNICAM 9 maggio 2017, n.  7247
del  Centro  per  l'impiego,  l'orientamento  e  la   formazione   di
Tolentino); 
    Che, se letteralmente l'art.  1014  predetto  fa  riferimento  ai
«concorsi» ai fini del calcolo della  quota  del  30%,  non  si  puo'
escludere  dal  calcolo  l'assunzione  tramite   l'avviamento   degli
iscritti nelle liste di collocamento anche se la prova  di  idoneita'
«... non comporta valutazione comparativa»  (art.  27,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994); 
    Che avvalora tale interpretazione del calcolo del 30%  dei  posti
messi a  concorso  anche  per  le  assunzioni  tramite  le  liste  di
collocamento sia la disciplina contenuta  nel  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487, articoli 24  e  25,  dove  si  fa
riferimento ai posti riservati ai  militari,  sia  la  finalita'  del
predetto art. 1014 che e' quella di agevolare  il  reinserimento  nel
lavoro dei cittadini che hanno servito per un  periodo  di  tempo  la
Patria; 
    Che inoltre le assunzioni «... mediante avviamento  dei  soggetti
iscritti  nelle  liste  di  collocamento,  rappresenta,  dunque,  una
semplificazione dello strumento tecnico (il  pubblico  concorso),  ma
non il superamento delle esigenze  di  trasparenza  ed  imparzialita'
insite  nel   concetto   di   concorsualita'   volute   dalla   norma
costituzionale» (principio richiamato in Cassazione  sez.  lavoro  n.
24743/2015); 
    Che per tutti i motivi sopra esposti la quota di riserva di  0,85
deve essere aumentata di 0,30 in riferimento alla predetta assunzione
di una unita' tramite avviamento degli iscritti al collocamento; 
    Che invece per il posto messo a concorso con  il  presente  bando
non e' consentito procedere a calcolare la frazione del 30%  a  norma
dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto  trattasi
di una selezione interamente riservata ai soggetti di cui all'art.  8
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Che pertanto la quota in favore del  personale  militare  ammonta
complessivamente a 1,15 che sara'  utilizzata  nei  casi  in  cui  si
proceda a ulteriori  assunzioni  attingendo  alle  graduatorie  degli
idonei; 
    Visto con non e' pervenuta  alcuna  domanda  di  ammissione  alla
mobilita' bandita con disposto del Direttore Generale n.  33/APO  del
29 giugno 2017 pubblicato in pari data sul sito www.unicam.it 
    Vista la nota prot. n. 10677 del 3 luglio 2017 trasmessa  con  la
PEC  e  recapitata  in  pari  data  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  relativa  alla  comunicazione  preventiva  in   esecuzione
dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001  s.m.i.,  a  cui
non e' seguita alcuna assegnazione di personale; 
    Che l'uso  del  genere  maschile  e'  da  intendersi  riferito  a
entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di  semplicita'
del testo e dei moduli allegati al presente bando 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Numero e tipologia dei posti 
 
 
    L'Universita' degli studi di Camerino, di seguito UNICAM,  indice
un  concorso  pubblico  per  esami  per  una  unita'   di   personale
tecnico-amministrativo  di  categoria  C,  pos.  economica  1,   Area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, riservata ai  soggetti
di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, per le  esigenze  dello
Staff  Rettorato  -  Ufficio  stampa,   comunicazione   e   attivita'
culturali, con sede di lavoro Camerino  (MC).  UNICAM,  nel  rispetto
delle  previsioni  contrattuali  e  qualora  esigenze   operative   e
organizzative lo rendessero necessario, si riserva la possibilita' di
assegnare il vincitore  a  prestare  servizio  presso  una  struttura
collegata (sede di  Ascoli  Piceno,  Matelica  e  San  Benedetto  del
Tronto). 
    Al presente bando non si  applica  la  riserva  del  30%  di  cui
all'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in  quanto  trattasi
di selezione interamente riservata e la quota in favore del personale
militare pari a 1,15 posti sara' cumulata con le riserve relative  ai
successivi concorsi banditi da UNICAM.