IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il D.R. n. 706 del 20 ottobre 2003 recante il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale tecnico-amministrativo» ed in particolare l'art. 4 che assegna al Rettore la competenza ad emanare il bando; Che successivamente e' entrata in vigore la legge n. 240/2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo,...» [art. 2, comma 1, lettera o)]; Che in conformita' alla predetta legge n. 240/2010 il nuovo Statuto di autonomia, emanato con decreto rettorale n. 194/2012, all'art. 28, comma 2, dispone che «Il Direttore Generale e' responsabile dell'attivita' di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici»; Che l'adozione del bando di concorso costituisce un atto di gestione di competenza dirigenziale (cfr. Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Catanzaro, sez. II del 2 maggio 2017, n. 709; C.d.S. sez. VI, n. 1829 del 2016); Che pertanto la competenza del Rettore ad emanare il bando e' da ritenersi superata dalla disciplina, anche statutaria, sopra indicata, essendo oramai attribuita al direttore generale; Visto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 39-quater, comma 2, che prevede la possibilita' di emanare «... bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ...»; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017 con la quale e' stata autorizzata l'attivazione della procedura di reclutamento per una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, pos. economica 1, Area amministrativa, riservata ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999, per le esigenze dello Staff Rettorato - Ufficio stampa, comunicazione e attivita' culturali; Visto il CCNL, comparto Universita', sottoscritto il 16 ottobre 2008, ed in particolare la Tabella A che prescrive il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'accesso alla categoria C; Visto il decreto legislativo n. 216/2003 recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy); Visto il decreto legislativo n. 82/2005 recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale»; Visto il decreto legislativo n. 198/2006 recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo n. 251/2007 relativo alla riconoscimento della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, ed in particolare l'art. 25; Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 recante il «Codice dell'ordinamento militare», che disciplinano una riserva del 30% dei posti in favore del personale militare nei concorsi pubblici; Che nel bando di concorso per un posto di cat. C, area amministrativa a tempo determinato per 3 anni (attuazione all'accordo di partenariato con la cinese Jilin Agricultural University) emanato con provvedimento n. 38/APO del 27 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 29 agosto 2017) e' stato precisato che la quota di riserva in applicazione dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 ammonta a 0,85 posti; Che tuttavia in tale atto non era stata presa in considerazione l'assunzione di una unita' di cat. B avvenuta il 29 maggio 2017 tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 e degli articoli 23 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 (prot. ingresso UNICAM 9 maggio 2017, n. 7247 del Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Tolentino); Che, se letteralmente l'art. 1014 predetto fa riferimento ai «concorsi» ai fini del calcolo della quota del 30%, non si puo' escludere dal calcolo l'assunzione tramite l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento anche se la prova di idoneita' «... non comporta valutazione comparativa» (art. 27, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994); Che avvalora tale interpretazione del calcolo del 30% dei posti messi a concorso anche per le assunzioni tramite le liste di collocamento sia la disciplina contenuta nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487, articoli 24 e 25, dove si fa riferimento ai posti riservati ai militari, sia la finalita' del predetto art. 1014 che e' quella di agevolare il reinserimento nel lavoro dei cittadini che hanno servito per un periodo di tempo la Patria; Che inoltre le assunzioni «... mediante avviamento dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta, dunque, una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza ed imparzialita' insite nel concetto di concorsualita' volute dalla norma costituzionale» (principio richiamato in Cassazione sez. lavoro n. 24743/2015); Che per tutti i motivi sopra esposti la quota di riserva di 0,85 deve essere aumentata di 0,30 in riferimento alla predetta assunzione di una unita' tramite avviamento degli iscritti al collocamento; Che invece per il posto messo a concorso con il presente bando non e' consentito procedere a calcolare la frazione del 30% a norma dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto trattasi di una selezione interamente riservata ai soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Che pertanto la quota in favore del personale militare ammonta complessivamente a 1,15 che sara' utilizzata nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alle graduatorie degli idonei; Visto con non e' pervenuta alcuna domanda di ammissione alla mobilita' bandita con disposto del Direttore Generale n. 33/APO del 29 giugno 2017 pubblicato in pari data sul sito www.unicam.it Vista la nota prot. n. 10677 del 3 luglio 2017 trasmessa con la PEC e recapitata in pari data al Dipartimento della funzione pubblica, relativa alla comunicazione preventiva in esecuzione dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i., a cui non e' seguita alcuna assegnazione di personale; Che l'uso del genere maschile e' da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicita' del testo e dei moduli allegati al presente bando Dispone: Art. 1 Numero e tipologia dei posti L'Universita' degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice un concorso pubblico per esami per una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, pos. economica 1, Area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, riservata ai soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, per le esigenze dello Staff Rettorato - Ufficio stampa, comunicazione e attivita' culturali, con sede di lavoro Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva la possibilita' di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una struttura collegata (sede di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto). Al presente bando non si applica la riserva del 30% di cui all'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto trattasi di selezione interamente riservata e la quota in favore del personale militare pari a 1,15 posti sara' cumulata con le riserve relative ai successivi concorsi banditi da UNICAM.