IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
                           di concerto con 
     IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare»,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco; 
    Visto il decreto interministeriale 30 giugno  2015,  concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per  il
reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali della Marina Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  Direttiva  Tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
Generale della Sanita'  Militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino  dei
ruoli e delle carriere del personale delle  Forze  Armate,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244»; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16  agosto  2017
dello Stato Maggiore della Difesa, integrata con lettera M_D SSMD REG
2017  0188657  del  13  dicembre  2017,  concernente  il  piano   dei
reclutamenti per l'anno 2018; 
    Vista la lettera n. M_D MSSTAT 0057622 del 22 agosto  2017  dello
Stato Maggiore della Marina, concernente, tra l'altro, il  piano  dei
reclutamenti per l'anno 2018 relativo al Corpo delle  Capitanerie  di
Porto; 
    Vista la lettera n.  M_D  MSTAT  0071388  del  13  ottobre  2017,
integrata con lettera n. M_D MSTAT 0092051 del 19 dicembre 2017,  con
la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha chiesto di indire
per l'anno 2018 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina
di complessivi diciannove Ufficiali in servizio permanente nei  ruoli
normali della Marina Militare, di cui  cinque  nel  Corpo  del  Genio
della  Marina  - tre  specialita'  armi  navali  e  due   specialita'
infrastrutture - due nel Corpo Sanitario Militare Marittimo, tre  nel
Corpo di Commissariato Militare Marittimo  e  nove  nel  Corpo  delle
Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre  2014,  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  Generale  per
il Personale Militare e i decreti del Presidente della Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei Conti il 21 agosto 2017 al foglio n. 1688 -  relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone
a Comandante Generale delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1) Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina Militare: 
      a) concorso per la nomina di cinque  Sottotenenti  di  Vascello
del Corpo del Genio della Marina, cosi' suddivisi: 
        1) tre per la specialita' armi navali; 
        2) due per la specialita' infrastrutture; 
      b) concorso per la nomina di due Sottotenenti di  Vascello  del
Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici; 
      c) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di  Vascello  del
Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
      d) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di Vascello  del
Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    2) Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b); 
      c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c); 
      d) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d); 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze Armate e delle Forze  di  Polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3) In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  per  mancanza  di
concorrenti idonei, la Direzione Generale per il  Personale  Militare
si riserva la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze  della  Forza
Armata, di portare i posti  non  ricoperti  in  aumento  a  uno  o  a
entrambi i rimanenti concorsi, secondo  la  relativa  graduatoria  di
merito. Qualora il posto non ricoperto in uno dei  suddetti  concorsi
sia  un  posto  riservato,  esso  sara'   a   sua   volta   destinato
prioritariamente  ai  concorrenti   riservatari,   sempreche'   nella
graduatoria  del  concorso  oggetto  della   devoluzione   vi   siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato  il  limite  dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. 
    4)  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
Difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche'  nel
sito www.difesa.it/concorsi 
    5) Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6)  La  predetta  Direzione  Generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara'  dato  avviso  nel  portale  dei  concorsi
online del Ministero della Difesa e nel sito internet  www.difesa.it,
area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari,  definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.