IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 2 del 5 gennaio 2018 e successiva modifica, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del 19 febbraio 2018, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione; Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell'Esercito; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, Decreta: Art. 1 L'art. 7, commi 3 e 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono cosi' sostituiti: «3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. 4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.».