IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del  21
dicembre 2017 emanato  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare (DGPM), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale - n. 2 del 5 gennaio 2018  e  successiva  modifica,  con  il
quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento  di
ottomila  volontari  in  ferma  prefissata  di  un   anno   (VFP   1)
nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del  19  febbraio
2018, con il quale lo Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha  chiesto  di
modificare, nei termini ivi indicati, il  bando  di  reclutamento  in
questione; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n.  281  del  9  febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 7, commi 3 e  4  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono cosi' sostituiti: 
    «3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1,  lettera
b) e d) provvederanno ad escludere  i  candidati  giudicati  inidonei
alle prove di efficienza fisica. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico.».