IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012  n.  35  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  Direttiva  Tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  Militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento Militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma  5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la comunicazione del 21 novembre 2017 con il quale lo Stato
Maggiore dell'Esercito ha inviato gli elementi di programmazione  per
l'emanazione del bando di concorso  per  il  reclutamento  di  sedici
orchestrali per la banda musicale; 
    Visto il foglio n. 0190285 del 15 dicembre 2017 con il  quale  lo
Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l'anno 2018 e le consistenze previsionali per il triennio  2017-2019,
con le relative varianti, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  sedici  orchestrali  presso   la   banda   musicale
dell'Esercito cosi' suddivisi: 
      a) 6 posti di Primo Maresciallo, per i seguenti strumenti: 
        1° Flicorno basso in sib - 1^ Parte A; 
        1^ Tromba in sib - 1^ Parte A; 
        1° Flicorno soprano in sib - 1^ Parte A; 
        1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 1^ Parte A; 
        1° Clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo  del  piccolo  in
mib) - 1^ Parte A; 
        1° Clarinetto basso in sib - 1^ Parte A; 
      b) 6 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 
        1° Sax contralto in mib - 1^ Parte B; 
        1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo  del  piccolo  in
lab) - 1^ Parte B; 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 1 - 1^ Parte B; 
        1° Clarinetto soprano in sib n. 6 - 2^ Parte A; 
        2° Clarinetto basso in sib - 2^ Parte B; 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 2 - 2^ Parte B; 
      c) 4 posti di Maresciallo Ordinario per i seguenti strumenti: 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 5 - 3^ Parte A; 
        2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
- 3^ Parte B; 
        2° Clarinetto contralto in mib - 3^ Parte B; 
        3^ Tromba in sib - 3^ Parte B. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», e sul portale dei concorsi secondo le  modalita'
riportate nel presente bando nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi  nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa di  cui  al  successivo  articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.