IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del direttore generale della  Sanita'  militare,
datato 6 dicembre 2005, recante  «Adozione  della  direttiva  tecnica
riguardante  i  criteri  per  delineare  il  profilo  sanitario   nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
»Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo   e   donna   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246»  e  successive
modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli  957,  959,
960 e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010  n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e  nel  Corpo
dei Vigili del Fuoco»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 30 (trenta) carabinieri  in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
Carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di 30 (trenta) carabinieri  in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: 
      Atletica: un posto per la specialita'  «10.000  m.  e  cross  -
maschile»; 
      Atletica: un posto per la  specialita'  «5.000  m.  e  cross  -
femminile»; 
      Atletica: un posto per la specialita' «400 m. - maschile»; 
      Atletica:  un  posto  per  la  specialita'  «marcia  50  km.  -
maschile»; 
      Atletica: un posto per la specialita' «60 m. ostacoli e 110  m.
ostacoli - maschile»; 
      Judo: un posto per la categoria di peso «-81 Kg - maschile»; 
      Taekwondo: un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-54  Kg  -
maschile»; 
      Lotta: un posto per la categoria di peso «-55 Kg - femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-48  Kg  -
femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-57  Kg  -
femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-75  Kg  -
maschile»; 
      Equitazione: un posto per la specialita' «salto ostacoli»; 
      Equitazione: un posto per la specialita' «completo»; 
      Canottaggio: un posto per la specialita' olimpica  «canottaggio
singolo senior - maschile»; 
      Canottaggio: due posti per  la  specialita'  «vogata  di  punta
senior 4 con - femminile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «50 m. e 100 m.  farfalla  -
femminile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «nuoto di  fondo  (nuoto  in
acque libere) 5 Km e 10 km. - maschile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «50  m.  farfalla  e  50  m.
stile libero - maschile»; 
      Pentathlon Moderno: un posto per la specialita' «mountain  bike
XCO - maschile»; 
      Scherma: un posto per la specialita' «fioretto - maschile»; 
      Scherma: due posti per la specialita' «sciabola - maschile»; 
      Sport invernali: un posto per la specialita' «slittino doppio -
maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «pattinaggio
velocita' su pista lunga - mass start -femminile»; 
      Sport  invernali:  un  posto  per  la  specialita'  sci  alpino
discipline tecniche «slalom gigante / slalom speciale - maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «biathlon  -
maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «biathlon  -
femminile»; 
      Sport invernali: un posto per la specialita' «sci di fondo 5 km
e 10 km. tecnica libera - femminile»; 
      Tiro a segno e tiro a volo: un posto per la specialita' tiro  a
segno «pistola 10 m. - femminile». 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2018.
In  tal  caso,  il  Comando  generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».