IL DIRETTORE GENERALE 
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 7 dicembre  1998,  concernente
la definizione delle corrispondenze tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  marescialli  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato  con
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli  speciali  della
Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione del dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2012  concorsi,  per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  32  (trentadue)
ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
    a) concorso per il  reclutamento  di  11  (undici)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  stato  maggiore,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  6  (sei)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
marescialli; 
    b) concorso per il  reclutamento  di  4  (quattro)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo  del  genio  navale,
con riserva di I (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  2  (due)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
marescialli; 
    c) concorso per il  reclutamento  di  4  (quattro)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle  armi  navali,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio e con riserva di  2  (due)  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
    d) concorso per il reclutamento di 3 (tre) ufficiali in  servizio
permanente nel ruolo speciale del  Corpo  di  commissariato  militare
marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 2 (due) posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli; 
    e) concorso per  il  reclutamento  di  10  (dieci)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 4 (quattro)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati guardiamarina in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del
corso applicativo di cui al successivo art. 13 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso l'Amministrazione  della  difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta  ufficiale  -
4ª serie speciale.