IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della funzione pubblica Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione del concorso indetto con il presente bando, si avvale anche dell'Associazione Formez PA; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito «fondi SIE»); Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di «Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego e la qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita' istituzionale delle autorita' pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente»; Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020 e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita' 2020 dell'Italia (2020/C 282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel 2020 e nel 2021 finalizzati al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, commi da 179 a 183; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dal citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Considerato che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone tra l'altro che gli oneri finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021 nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU); Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021); Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita' e di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nell'ambito del contigente di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui all'art. 10, comma 4, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia di concorsi degli enti interessati, in considerazione della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso avviato; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unita' di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilita', edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.): numero milleduecentosettanta unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: centosedici unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; cinquantatre' unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; centosettantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria; duecentonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania; trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; centonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; centosessantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; duecentotrentaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonche' alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali piu' efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori: numero settecentotrentatre' unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: settantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; quaranta unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; novantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria; centottantanove unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania; ventuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; centoquarantanove unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; ottantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; settantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni: numero diciannove unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: sette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; due unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 del presente bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e sul sito http://riqualificazione.formez.it Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato avra' durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.