IL DIRETTORE GENERALE del personale e dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti i concorsi banditi dall'Amministrazione degli affari esteri, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare l'art. 14 concernente la riserva di posti in favore di aspiranti interni appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella messa a concorso; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto l'operatore dell'area amministrativa, posizione economica B2, in quanto le funzioni proprie dell'operatore della suddetta area esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 36, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 39, commi 3 e 20 (subordinazione delle determinazioni relative all'avvio delle procedure selettive alla programmazione trimestrale del fabbisogno di personale); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'art. 45, comma 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998 concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento per la copertura di novanta posti nei profili professionali della ex quinta qualifica funzionale, ora area funzionale B - posizione economica B2; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999; Ritenuto pertanto di poter indire un concorso, per esami, a novanta posti di operatore dell'area amministrativa, posizione economica B2 del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle disponibilita' esistenti e di quelle che si verificheranno a seguito dell'assunzione in sesta qualifica funzionale dei dipendenti risultati vincitori dei concorsi riservati al personale di quinta qualifica funzionale, espletati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a novanta posti di operatore dell'area amministrativa, posizione economica B2, nella professionalita' corrispondente a quella di operatore amministrativo (ex quinta qualifica funzionale) del Ministero degli affari esteri. 2. Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve: ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il 30% dei novanta posti e' riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri che abbiano maturato una anzianita' di almeno cinque anni nella quarta qualifica funzionale, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza media). 3. A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il 20% dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contratta. 4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.