IL DIRETTORE GENERALE
                del personale e dell'amministrazione
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, relativo alle norme di esecuzione  del  citato  testo  unico,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti i
concorsi banditi dall'Amministrazione degli affari esteri, eccettuati
quelli di ammissione alle  carriere  ausiliarie  ed  al  ruolo  degli
operai,  e'  richiesta  la comprovata conoscenza di almeno una lingua
straniera, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive  modificazioni,
concernente  il  nuovo  assetto  retributivo-funzionale del personale
civile  e  militare  dello  Stato,  ed  in  particolare   l'art.   14
concernente  la  riserva  di  posti  in  favore  di aspiranti interni
appartenenti alla qualifica  funzionale  immediatamente  inferiore  a
quella messa a concorso;
  Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
  Considerato che la condizione di persona priva della vista  non  e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e'  tenuto  l'operatore  dell'area  amministrativa,
posizione  economica B2, in quanto le funzioni proprie dell'operatore
della suddetta area esigono il pieno  possesso  del  requisito  della
vista,  per  prestare  servizio  sia  nella  sede  centrale che nelle
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
  Vista la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che  garantisce  pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e in
particolare l'art. 36, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista   la   legge   15   maggio   1997,  n.  127,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,  regolamento  di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
ottobre  1996,  concernente  la  rideterminazione   delle   dotazioni
organiche  del  personale  del Ministero degli affari esteri ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  in  particolare  l'art.
39,  commi  3  e  20  (subordinazione  delle  determinazioni relative
all'avvio delle procedure selettive alla  programmazione  trimestrale
del fabbisogno di personale);
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare
l'art. 45, comma 11;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998
concernente la  programmazione  trimestrale  delle  assunzioni  nelle
amministrazioni  pubbliche  con  il  quale  il Ministero degli affari
esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura  di  reclutamento
per  la copertura di novanta posti nei profili professionali della ex
quinta qualifica  funzionale,  ora  area  funzionale  B  -  posizione
economica B2;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
1998/2001  e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
  Ritenuto pertanto di poter indire un concorso, per esami, a novanta
posti di operatore dell'area amministrativa, posizione  economica  B2
del  Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle disponibilita'
esistenti e di quelle che si verificheranno a seguito dell'assunzione
in sesta qualifica funzionale dei dipendenti risultati vincitori  dei
concorsi  riservati  al  personale  di  quinta  qualifica funzionale,
espletati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a novanta  posti  di
operatore  dell'area  amministrativa,  posizione  economica B2, nella
professionalita' corrispondente a quella di operatore  amministrativo
(ex quinta qualifica funzionale) del Ministero degli affari esteri.
  2.  Sui  posti  a  concorso  gravano  le seguenti riserve: ai sensi
dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il 30%  dei  novanta
posti  e'  riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri
che abbiano maturato una  anzianita'  di  almeno  cinque  anni  nella
quarta  qualifica  funzionale,  in  possesso  del titolo di studio di
scuola secondaria di primo grado (licenza media).
  3.  A  norma  dell'art.  19  della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
196,  il  20%  dei  posti  e'  riservato ai militari in ferma di leva
prolungata e  ai  volontari  specializzati  delle  tre  Forze  armate
congedati  senza  demerito  al  termine  della ferma o della rafferma
contratta.
  4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve  ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
  5.   I   posti   riservati,   se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria.