IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in particolare gli articoli 2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, contenente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la normativa concorsuale del personale non docente dell'Universita'; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei portatori di handicap; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni concernenti il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 e in particolare l'art. 12, recante disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria nel contratto a tempo determinato; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modificazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Universita' in vigore dal 22 maggio 1996, ed in particolare l'art. 19; Visto il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o parziale approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 luglio 1996 emanato con decreto rettorale n. 4163 del 17 luglio 1996; Considerato che questa Universita' ha la necessita' di disporre di una graduatoria di merito alla quale attingere in tempi brevi per sopperire ad esigenze straordinarie di varia natura quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio; Decreta: Art. 1. Selezione pubblica 1. E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale, da adibire a mansioni proprie della quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, profilo di operatore amministrativo, presso questo Ateneo. 2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.