IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista  la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  e  in particolare gli
articoli 2   e   4   concernenti   le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276,  concernente  le assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre   1981,  contenente  le  declaratorie  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali  del personale non docente
delle Universita';
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  contenente la normativa concorsuale
del personale non docente dell'Universita';
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
17 marzo  1989,  n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni  e  integrazioni  concernenti  il  trattamento dei dati
personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
    Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 e in particolare l'art. 12,
recante  disposizioni  in  materia  di  disciplina  sanzionatoria nel
contratto a tempo determinato;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230  recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403   in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Universita'   in   vigore  dal  22 maggio  1996,  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Visto  il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo  determinato  pieno  o  parziale  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione  nella  seduta  del 9 luglio 1996 emanato con decreto
rettorale n. 4163 del 17 luglio 1996;
    Considerato  che  questa Universita' ha la necessita' di disporre
di  una graduatoria di merito alla quale attingere in tempi brevi per
sopperire  ad  esigenze  straordinarie  di  varia  natura quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Selezione pubblica

    1.  E'  indetta  selezione  pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione   di   una   graduatoria   di  merito  di  aspiranti  alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale, da
adibire  a  mansioni  proprie della quinta qualifica, area funzionale
amministrativo-contabile, profilo di operatore amministrativo, presso
questo Ateneo.
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.