IL DIRIGENTE DEL PERSONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, in particolare l'art. 33; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della legge n. 127/1997, previa delibera del consiglio di amministrazione del 5 maggio 1998, pubblicato nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 43 del 15 giugno 1998; Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 27 luglio 1999, del 12 ottobre 1999 del 26 ottobre 1999 con le quali, fra l'altro, e' stata autorizzata la copertura di tre posti di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica, area funzionale delle strutture di elaborazione dati e si e' autorizzata l'emissione del relativo bando di concorso; Ravvisata conseguentemente la necessita' di bandire complessivamente tre posti di sesta qualifica - Area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo di assistente di elaborazione dati osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate; Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al profilo assistente di elaborazione dati come previsto dall'art. 5, comma 3, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del comparto delle universita' di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, risulta operante e che la stessa trova applicazione per uno dei predetti posti; Considerato che con separato decreto dirigenziale si procede all'indizione di concorso riservato ai dipendenti del comparto Universita', per titoli ed esami, in relazione al restante posto; Visto il decreto rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997 con il quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo; Accertata la vacanza dei posti da coprire; Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo la relativa disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bologna un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica, area funzionale delle strutture di elaborazione dati di cui uno riservato alle categorie di cui alla legge n. 482/1968. Nel caso in cui non risulti possibile rispettare la suddetta riserva per mancanza di idonei, l'amministrazione provvedera' ad attingere, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.