IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  ed  il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1987,
n. 537, in particolare l'art. 33;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla  luce  dell'art. 45,  comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto   il   contratto   collettivo   di   lavoro  del  personale
tecnico-amministrativo del comparto universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
    Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  di  attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
    Visto    il    regolamento    sull'accesso   all'impiego   presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo  adottato  con  decreto  rettorale  n. 691 del
26 maggio  1998,  ai  sensi  dell'art. 17,  comma  109,  della  legge
n. 127/1997,  previa  delibera  del  Consiglio  d'amministrazione del
5 maggio  1998,  pubblicato  sul bollettino ufficiale di Ateneo n. 43
del 15 giugno 1998;
    Viste  la  delibere  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo  del 27 luglio 1999, del 12 ottobre 1999 e del 26 ottobre 1999
con  le  quali, fra l'altro, e' stata autorizzata la copertura di tre
posti  di  assistente  di  elaborazione  dati,  sesta qualifica, area
funzionale  delle  strutture di elaborazione dati e si e' autorizzata
l'emissione del relativo bando di concorso;
    Ravvisata    conseguentemente    la    necessita'    di   bandire
complessivamente tre posti di sesta qualifica - area funzionale delle
strutture di elaborazione dati, profilo di assistente di elaborazione
dati, osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
    Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto  delle  universita'  di  cui  all'art. 33  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  28 settembre  1987,  n. 567,  risulta
operante  e  che  la  stessa  trova applicazione per uno dei predetti
posti secondo quanto previsto dal presente bando;
    Considerato  che  con  separato  decreto  dirigenziale si procede
all'indizione  di  concorso  pubblico,  per  esami,  in  relazione ai
restanti posti;
    Visto  il  decreto rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997, con il
quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo;
    Accertata la vacanza del posto da coprire;
    Considerato  che  alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  un
concorso riservato ai dipendenti del comparto universita', per titoli
ed  esami, per la copertura di un posto di assistente di elaborazione
dati,   sesta   qualifica,   area   funzionale   delle  strutture  di
elaborazione dati.
    Qualora esperito il concorso non risulti possibile ricoprire tale
posto,  si  provvedera'  di  conseguenza,  attingendo, ai sensi e nei
limiti  della normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito
del concorso pubblico indetto con provvedimento citato in premessa.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.