IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Visto il regio decreto 27 marzo 1927, n. 629, concernente l'approvazione del regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Regia accademia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, concernente l'approvazione dello statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio "Francesco Morosini" in Venezia e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno accademico 2000-2001 nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i concorrenti di sesso maschile, con riserva di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della procedura concorsuale e' fissato per assicurare che la prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale abbia inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, nei primi giorni del mese di ottobre 2000, per cui l'emanazione dei citati decreti non potra' determinare in nessun caso un rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che definira' i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che, nel definire, tra l'altro, i corpi dei ruoli normali della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento del personale femminile, indichera' l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11 del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, l'effettuazione di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di concorrenti in misura non superiore ad otto volte quello dei posti a concorso offra adeguata garanzia di selezione; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale - che sara' definita per l'anno 2000 nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 - e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alla prova scritta nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, qualora le date di emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquantacinque allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2000/2001, cosi' ripartiti: settanta al Corpo di stato maggiore; quaranta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali); quarantacinque ai Corpi giuridico-amministrativi (commissariato della Marina e capitanerie di porto). 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile. 3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara' indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto personale per ciascun Corpo, calcolato in base alla suddetta aliquota percentuale, sara' indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 17 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 17 marzo 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi ai corsi della prima classe in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al successivo articolo 15. 4. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. 5. I concorrenti di entrambi i sessi potranno indicare nella domanda a quale dei Corpi - stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato della Marina o capitanerie di porto - gradiscano essere assegnati. L'indicazione, tuttavia, avra' esclusivamente valore di preferenza e non sara' vincolante nella assegnazione ai Corpi di cui al successivo articolo 15. 6. I corsi avranno inizio nella prima decade di ottobre 2000. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. Al termine del terzo anno gli Allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, con anzianita' giuridica corrispondente alla data di conferimento della qualifica di "aspirante ufficiale". 7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata, nel modo seguente: gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, con conseguimento del diploma di laurea in scienze politiche, entro cinque anni dall'ingresso in Accademia navale; gli ammessi ai corsi per i Corpi tecnici completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento del diploma di laurea in ingegneria, il cui indirizzo sara' definito in funzione delle esigenze della Forza armata, entro sei anni dall'ingresso in Accademia navale; gli ammessi ai corsi per i Corpi giuridico-amministrativi completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, entro cinque anni dall'ingresso in Accademia navale. 8. Per quanto indicato al precedente comma 7: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, del diploma di laurea in ingegneria e del diploma di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi, rispettivamente, al corso per il Corpo di stato maggiore, al corso per i Corpi tecnici (genio navale ed armi navali) ed al corso per i Corpi giuridico-amministrativi (commissariato della Marina e capitanerie di porto); i concorrenti, all'atto dell'assegnazione definitiva al corso per il Corpo di stato maggiore, ovvero al termine della prima classe, come indicato nel successivo articolo 15, comma 10, se assegnati ai corsi per i Corpi tecnici e giuridico-amministrativi, dovranno rinunciare per iscritto agli esami universitari che avessero sostenuto per il conseguimento dello stesso diploma di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 9. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, qualora fosse necessario soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata. 10. Qualora il decreto indicato nel precedente comma 3 non venisse emanato tempestivamente, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 17 marzo 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse rinviato verra' pubblicato avviso di revoca del presente decreto limitatamente alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.