IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Visto   il  regio  decreto  27 marzo  1927,  n. 629,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  per  la  gestione  amministrativa e
contabile della Regia accademia;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953,
n. 412,   concernente  l'approvazione  dello  statuto  dell'Accademia
navale e successive modificazioni;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista la legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione
del   collegio   "Francesco   Morosini"   in   Venezia  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e  delle prove d'esame per
l'ammissione  ai  corsi  normali  dell'Accademia  navale,  emanato in
applicazione   all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa
presentare  domanda  di  partecipazione  al concorso per l'ammissione
alla  prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno
accademico  2000-2001  nei  medesimi  termini  previsti  dal presente
decreto   per  i  concorrenti  di  sesso  maschile,  con  riserva  di
emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della
succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Considerato,  inoltre,  che  il calendario delle varie fasi della
procedura  concorsuale  e' fissato per assicurare che la prima classe
dei  corsi  normali  dell'Accademia navale abbia inizio, per esigenze
didattiche  ed  addestrative,  nei  primi  giorni del mese di ottobre
2000,  per cui l'emanazione dei citati decreti non potra' determinare
in  nessun  caso  un  rinvio delle date di svolgimento delle predette
fasi;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della
precitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380, dovra' essere emanato il
decreto   ministeriale   che   definira'  i  requisiti  di  idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della
gia'  citata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto  ministeriale  che,  nel  definire,  tra l'altro, i corpi dei
ruoli normali della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2000
il   reclutamento  del  personale  femminile,  indichera'  l'aliquota
massima  di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei
corsi normali dell'Accademia navale;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del    sopracitato    decreto    interministeriale   30 marzo   1999,
l'effettuazione  di  una prova di preselezione cui sottoporre tutti i
concorrenti  al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi
normali dell'Accademia navale;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alla  successiva  prova  scritta  di
concorrenti  in misura non superiore ad otto volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da ammettere alla prima classe dei
corsi  normali  dell'Accademia navale - che sara' definita per l'anno
2000   nel   decreto   ministeriale   da   emanare   in  applicazione
dell'articolo  1,  comma  6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 - e'
opportuno  prevedere  che  tra  i concorrenti da ammettere alla prova
scritta  nel  numero  sopraindicato  quelli  di  sesso  femminile non
superino detta aliquota massima;
    Ravvisata,    pertanto,    l'esigenza   di   emanare   successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto  domanda  di partecipazione al concorso, per gli aspetti che
verranno  disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2,
5  e  6 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre   la  revoca  del  presente  decreto,  qualora  le  date  di
emanazione  dei  medesimi  risultassero  incompatibili  con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centocinquantacinque  allievi  alla  prima  classe  dei corsi normali
dell'Accademia  navale  di  Livorno  per l'anno accademico 2000/2001,
cosi' ripartiti:
      settanta al Corpo di stato maggiore;
      quaranta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali);
      quarantacinque ai Corpi giuridico-amministrativi (commissariato
della Marina e capitanerie di porto).
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di  sesso maschile, anche se gia' alle armi, che di
sesso femminile.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata   nel   decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle  premesse.  Il  numero  massimo dei posti disponibili per detto
personale per ciascun Corpo, calcolato in base alla suddetta aliquota
percentuale,   sara'  indicato  nelle  disposizioni  integrative  del
presente  decreto  che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale del 17 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di  notifica  a  tutti  gli  effetti e per tutti i concorrenti. Nella
stessa  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 17 marzo 2000 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
    Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  ai  corsi  della  prima classe in numero superiore a
quello  sopraindicato,  anche  se  collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito di cui al successivo articolo 15.
    4.  I  concorrenti  di  sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto    legislativo   e   dei   decreti   ministeriali   previsti,
rispettivamente,  dall'articolo  1,  commi  2,  5  e  6,  della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
    5.  I  concorrenti  di  entrambi  i sessi potranno indicare nella
domanda  a  quale  dei  Corpi  -  stato maggiore,  genio navale, armi
navali,   commissariato   della  Marina  o  capitanerie  di  porto  -
gradiscano   essere   assegnati.   L'indicazione,   tuttavia,   avra'
esclusivamente  valore  di  preferenza  e  non sara' vincolante nella
assegnazione ai Corpi di cui al successivo articolo 15.
    6.  I corsi avranno inizio nella prima decade di ottobre 2000. Le
materie  di  insegnamento  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi,
integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal
piano di studi dell'Accademia navale.
    Al   termine   del   terzo  anno  gli  Allievi  giudicati  idonei
conseguiranno  la  nomina a Guardiamarina in servizio permanente, con
anzianita'  giuridica  corrispondente alla data di conferimento della
qualifica di "aspirante ufficiale".
    7.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli Allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza Armata, nel modo seguente:
      gli   ammessi   al   corso   per  il  Corpo  di  stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere  professionale  e tecnico-scientifico, con
conseguimento  del  diploma  di  laurea  in  scienze politiche, entro
cinque anni dall'ingresso in Accademia navale;
      gli ammessi ai corsi per i Corpi tecnici completeranno un ciclo
di   studi  comprendente  tutti  gli  indispensabili  insegnamenti  a
carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,  finalizzato  al
conseguimento  del  diploma di laurea in ingegneria, il cui indirizzo
sara'  definito  in funzione delle esigenze della Forza armata, entro
sei anni dall'ingresso in Accademia navale;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  i  Corpi giuridico-amministrativi
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
conseguimento  del  diploma di laurea in giurisprudenza, entro cinque
anni dall'ingresso in Accademia navale.
    8. Per quanto indicato al precedente comma 7:
      i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in scienze
politiche,  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria e del diploma di
laurea    in    giurisprudenza    non    potranno   essere   ammessi,
rispettivamente,  al  corso  per il Corpo di stato maggiore, al corso
per  i  Corpi tecnici (genio navale ed armi navali) ed al corso per i
Corpi   giuridico-amministrativi   (commissariato   della   Marina  e
capitanerie di porto);
      i  concorrenti,  all'atto dell'assegnazione definitiva al corso
per il Corpo di stato maggiore, ovvero al termine della prima classe,
come  indicato  nel successivo articolo 15, comma 10, se assegnati ai
corsi  per  i  Corpi  tecnici  e  giuridico-amministrativi,  dovranno
rinunciare   per   iscritto  agli  esami  universitari  che  avessero
sostenuto  per  il  conseguimento  dello stesso diploma di laurea che
essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
    9. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' subire
modificazioni,  fino  alla  data di approvazione della graduatoria di
merito del concorso, qualora fosse necessario soddisfare sopravvenute
esigenze della Forza armata.
    10.  Qualora  il  decreto  indicato  nel  precedente  comma 3 non
venisse emanato tempestivamente, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale del 17 marzo 2000, ovvero in quella alla quale la
stessa  avesse  rinviato  verra'  pubblicato  avviso  di  revoca  del
presente  decreto  limitatamente  alla partecipazione al concorso del
personale  femminile.  Detta pubblicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.