IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari; Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'articolo 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1987, concernente il regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di Applicazione e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola Ufficiali Carabinieri, la Scuola di Applicazione e la Scuola Trasporti e Materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento del predetto concorso e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa produrre domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 182o corso dell'Accademia militare per l'anno accademico 2000-2001 nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i candidati di sesso maschile, con riserva di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della procedura concorsuale indicato nel presente decreto e' fissato per assicurare che il primo anno dei corsi normali dell'Accademia militare abbia inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, nei primi giorni del mese di dicembre 200, per cui l'emanazione dei succitati decreti non potra' determinare in nessun caso il rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che definira' i requisiti di idonieta' fisio-psicoattitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che, nel definire, tra l'altro, le Armi ed i Corpi dei ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento del personale femminile, indichera' l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere ai corsi normali del 182o corso dell'Accademia militare; Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione venga ammesso per ciascun Arma/Corpo un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari dell'Accademia militare che sara' definita per l'anno 2000 nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di preselezione nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Ravvisata pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative, concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, qualora le date di emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di duecentonovantaquattro allievi al primo anno del 182o corso dell'Accademia militare di Modena, cosi' ripartiti: centosettanta al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, di cui: centocinquanta a quello delle Armi; venti a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali; cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri, di cui uno riservato ai candidati in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; sedici al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; trentacinque al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; ventitre al corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, anche se alle armi, che di sesso femminile. 3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara' indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto personale per ciascuna Arma/Corpo, calcolato in base alla suddetta aliquota percentuale, sara' indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 182o corso in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 16. 4. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti, rispettivamente, dell'articolo 1, commi 2, 5 e 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. 5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda per uno solo dei predetti corsi e non e' ammesso presentare domande per piu' corsi. Per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali, quello non indicato dal candidato si intende scelto come seconda preferenza. I concorrenti aspiranti al corso del Corpo sanitario dell'Esercito dovranno indicare la preferenza per l'eventuale ammissione al corso di laurea in medicina, in chimica e tecnologia farmaceutiche o in veterinaria. Ai fini dell'assegnazione ai corsi si procedera' come indicato nel successivo articolo 16, comma 7. 6. I corsi avranno inizio dal giorno in cui e' resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avranno la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente. 7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito seguiranno il corso di laurea in Scienze strategiche, negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo, di durata quadriennale; gli ammessi al corso dell'Arma dei carabinieri seguiranno un corso di studi di tipo universitario, ad indirizzo giuridico amministrativo, con piano di studi in Giurisprudenza, di durata quadriennale; gli ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito seguiranno un corso di laurea in Ingegneria, negli indirizzi elettronica, delle telecomunicazioni, meccanica, informatica, civile ed edile, secondo la ripartizione stabilita dallo Stato Maggiore dell'Esercito, di durata quinquennale; gli ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno, cosi' ripartiti, i seguenti corsi di laurea: 30 medicina e chirurgia, di durata sessennale; 2 chimica e tecnologia farmaceutiche, di durata quinquennale; 3 medicina veterinaria, di durata quinquennale. 8. Per quanto indicato nel precedente comma 7: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza non possono presentare domanda per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri. Inoltre: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Ingegneria, qualora ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, non potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, del diploma di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e del diploma di laurea in Medicina veterinaria, qualora ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito, non potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del diploma di laurea gia' posseduto. Infine: i concorrenti che all'atto dell'ammissione ai corsi avessero sostenuto esami del corso di laurea che sono tenuti a frequentare, una volta ammessi in Accademia, per conseguire il relativo diploma di laurea, dovranno rinunciare agli esami universitari sostenuti.