IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

   Visto  il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive
modificazioni, recante “Riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549”;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare  l'articolo  16, concernente le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali;
   Visto   il   decreto  ministeriale  1°  aprile  2006,  concernente
struttura  ordinativa  e  competenze  della Direzione generale per il
personale militare;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 16
settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
   Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
   Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  e successive
modificazioni,  emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del
citato  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra
l'altro,      modalita'      di      accertamento      dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  riguardante l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare,  integrata  con  i decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007;
   Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati idonei al servizio militare, integrata con i
decreti  dirigenziali  30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007
e n. 224 del 26 settembre 2007;
   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
in   particolare   l'articolo   1,   comma   519,   che  consente  la
stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a
tempo  determinato  - purche' assunto mediante procedure selettive di
natura  concorsuale  -  che  abbia  maturato  o maturi, a determinate
condizioni, specifici requisiti di servizio;
   Vista  la  Direttiva  n.  7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le
riforme   e   le   innovazioni   nelle   pubbliche   Amministrazioni,
riguardante,  tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 519,
della citata legge finanziaria 2007;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
concernente autorizzazione, per l'anno 2007, alla stabilizzazione del
personale  non  dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma
dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha  autorizzato,  tra  le  altre,  la stabilizzazione di 70 unita' di
personale   dell'Arma   dei  carabinieri  a  decorrere  da  data  non
antecedente al 31 dicembre 2007;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
in  particolare l'articolo 3, comma 91, secondo cui il limite massimo
del  quinquennio  previsto  dall'articolo  1  della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  al  fine della possibilita' di accesso alle forme di
stabilizzazione   di   personale   precario,   costituisce  principio
generale,  ed  il  successivo  comma  93,  secondo  cui  il personale
dell'Arma  dei  carabinieri  stabilizzato  ai  sensi dell'articolo 1,
comma  519,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' collocato in
soprannumero rispetto all'organico dei ruoli di immissione;
   Vista  la  Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per
le  riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, recante
linee   di   indirizzo   in  merito,  tra  l'altro,  all'applicazione
dell'articolo  3, commi da 90 a 96, della succitata legge finanziaria
2008,  secondo  cui l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento
conclusivo   della   procedura   di  stabilizzazione,  avviene  nella
qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, con
necessita'  dello  svolgimento  del  periodo  di  prova  e  determina
soluzione   di   continuita'  con  il  precedente  rapporto  a  tempo
determinato,  sicche'  il  periodo  di servizio prestato durante tale
rapporto non e' utile neppure ai fini dell'anzianita' di servizio;
   Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2008, con il quale sono
state  indette  procedure  per  la  stabilizzazione di complessivi 70
ufficiali   in  ferma  prefissata  ausiliari  dei  ruoli  speciale  e
tecnico-logistico,  connesse  al  sopracitato  decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 2007;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 6
agosto   2008,   concernente   autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato,  mediante  procedure di stabilizzazione, personale dei
Vigili  del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, con il
quale  e'  stata  autorizzata  la  stabilizzazione per l'anno 2008 di
ulteriori  88  unita'  di personale dell'Arma medesima a decorrere da
data non antecedente al 1° luglio 2008;
   Visto  il  decreto  dirigenziale 6 novembre 2008, con il quale, in
attuazione  dei  principi  di  economicita',  efficienza ed efficacia
dell'azione   amministrativa,  e'  stata  disposta  la  revoca  delle
procedure   indette   con  il  sopracitato  decreto  dirigenziale  18
settembre  2008  e  prevista  la  successiva indizione di contestuali
procedure  speciali  finalizzate alla stabilizzazione delle unita' di
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  autorizzate  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  2007  e con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008;
   Tenuto  conto  che  la  stabilizzazione  delle  suddette unita' di
ufficiali  soddisfa la prioritaria esigenza dell'Arma dei carabinieri
di continuare ad avvalersi di specifiche professionalita';
   Ritenuto  che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali  dell'Arma dei carabinieri non possa prescindere, attesa la
specialita' dell'ordinamento dell'Arma stessa, dalla conferma in capo
ai  partecipanti  alle  procedure speciali di stabilizzazione indette
con  il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti
requisiti  di  idoneita'  fisio-psico-attitudinale, gia' accertati ai
fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata;
   Ritenuto   che   non   possano   essere   considerati   utili   al
raggiungimento  del  triennio di servizio richiesto per accedere alle
procedure  di  stabilizzazione  eventuali  servizi  prestati senza il
previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale;
   Ravvisata  l'esigenza di dare ampia rilevanza alla valutazione del
servizio  prestato dai partecipanti alle procedure, in particolare in
qualita'  di  ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei ruoli
speciale e tecnico-logistico dell'Arma, prevedendo che la commissione
valutatrice  possa  attribuire  decrementi  di  punteggio per giudizi
inferiori  a  quello  di  “nella media” o corrispondente,
ovvero  per  sanzioni  disciplinari  risultanti  dalla documentazione
matricolare e caratteristica;
   Tenuto  conto  che  l'immissione nei ruoli del servizio permanente
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene nel grado indicato,
rispettivamente, negli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo
5  ottobre 2000, n. 298, ed e' subordinata al superamento di apposito
corso  formativo  di  durata  non  inferiore  a sei mesi, per cui gli
ufficiali  vincitori  delle procedure indette con il presente decreto
sono tenuti a frequentare detto corso;
   Ritenuto pertanto necessario prevedere che l'eventuale giudizio di
non  idoneita'  formulato  al termine del predetto corso determini la
revoca della nomina ad ufficiale in servizio permanente;
   Ritenuto quindi indispensabile, al fine di contemperare l'esigenza
di   contenimento   della  spesa  pubblica  con  le  aspettative  dei
destinatari,  garantendo  comunque  una  coerente  allocazione  delle
risorse   finanziarie  nel  settore  della  gestione  del  personale,
procedere  all'indizione  di  contestuali  procedure  speciali per la
stabilizzazione  degli  ufficiali  in  ferma prefissata ausiliari dei
ruoli  speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per gli
anni 2007 e 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Avvio delle procedure e ripartizione delle unita' da stabilizzare


   1.   Sono   avviate   le   seguenti  distinte  procedure  speciali
finalizzate  alla  stabilizzazione  di ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  dei  ruoli  speciale  e  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri relative ai seguenti anni:
    a)  anno 2007 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007):
     1)  procedura  per la nomina di 45 (quarantacinque) Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
     2)  procedura  per  la  nomina  di  complessivi 25 (venticinque)
Tenenti  in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri, dei quali:
      - 9 (nove) nella specialita' amministrazione;
      - 2 (due) nella specialita' commissariato;
      - 3 (tre) nella specialita' sanita' - medicina;
      - 1 (uno) nella specialita' veterinaria;
      - 2 (due) nella specialita' genio;
      - 4 (quattro) nella specialita' telematica;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione biologia;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione fisica;
      -  2  (due)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione chimica;
    b)  anno 2008 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008):
     1)  procedura  per  la  nomina di 50 (cinquanta) Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
     2) procedura per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Tenenti
in  servizio  permanente  nel  ruolo  tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, dei quali:
      - 19 (diciannove) nella specialita' amministrazione;
      - 3 (tre) nella specialita' commissariato;
      - 1 (uno) nella specialita' genio;
      -  3  (tre)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione biologia;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione chimica;
      - 2 (due) nella specialita' medicina;
      - 2 (due) nella specialita' psicologia;
      - 6 (sei) nella specialita' telematica;
      - 1 (uno) nella specialita' veterinaria.
   2. Nelle procedure di cui ai precedenti numeri 2) delle lettere a)
e  b),  del  comma 1, le nomine per qualsiasi motivo non conferite in
una  o  piu' delle specialita' potranno essere conferite ad ufficiali
risultati  idonei  in  altra/altre  specialita',  secondo le esigenze
dell'Arma dei carabinieri.