IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

   Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare
e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,   della  Marina,  dell'Aeronautica  militare  e  della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  24  dicembre  1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto  il  decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n.
603,  con il quale e' stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione
della  difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241 e successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 19 febbraio 1997,
concernente  l'approvazione  della  nuova schedula delle vaccinazioni
per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;
   Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n. 127, concernente le misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  5 novembre 1997,
concernente  le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei concorsi per il
reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998, n. 230, concernente le norme in
materia di obiezione di coscienza;
   Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della Marina e
dell'Aeronautica militare;
   Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le  disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
   Visto  il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
380/1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
in  materia  di  accertamento dell'idoneita' al servizio militare che
prevede,  tra  l'altro,  la  possibilita'  di  indicare  nei bandi di
concorso  gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono
possedere in relazione alle esigenze d'impiego;
   Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per
l'istituzione   del  servizio  militare  professionale  e  successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le  disposizioni  integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme   di  reclutamento,  stato  e  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate;
   Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della citata legge 331/2000;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
disciplina  del  servizio  civile  nazionale  a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  31  marzo  2003,
concernente  l'aggiornamento  delle  schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi per il personale militare;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni  integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 215/2001;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 16 settembre 2003
recante «Elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita'  ai  servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento  e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive
modificazioni;
   Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  che  ha  modificato  il
regolamento  recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con  decreto del Ministro dell'universita', della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista  la  legge  11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche e
integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
   Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
le   disposizioni   integrative   e  correttive  del  citato  decreto
legislativo n. 215/2001;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il   codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Visto  il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203
con il quale e' stato adottato il regolamento recante identificazione
dei  dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate  dal  Ministero della difesa, in attuazione degli articoli
20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
   Vista  la  legge  2  agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche
alla citata legge n. 230/1998, in materia di obiezione di coscienza;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  con il quale e' stata emanata la
direttiva  applicativa  dei  decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,   per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e
l'impiego,  tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle
Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»;
   Vista  la  lettera  n.  116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008, con la
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2009;
   Considerato   che   nell'organico   del   ruolo   dei  marescialli
dell'Aeronautica  militare  sono  disponibili  144 posti di cui 99 da
ricoprire  mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso
della durata di due anni;
   Vista  la  lettera n. SMA123/P.19.02/017490 del 3 marzo 2009 dello
Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare, concernente le direttive
per  l'effettuazione  del  concorso  pubblico per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
   Ravvisata l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami,  per  l'ammissione  al  12°  corso  biennale (2009-2011) di 99
allievi   marescialli  dell'Aeronautica  militare,  con  riserva  per
l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero
dei  posti,  annullare,  sospendere  o  rinviare lo svolgimento delle
attivita'  previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge  di  bilancio  dello  Stato per l'anno
finanziario  2009  nonche'  della  relativa  legge  finanziaria  o di
ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
   Visto  l'articolo  16  del citato decreto legislativo n. 165/2001,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

                               Decreta

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per
l'ammissione   al  12°  corso  biennale  (2009-2011)  di  99  allievi
marescialli dell'Aeronautica militare.
   2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge  di  bilancio  dello  Stato per l'anno
finanziario  2009  nonche'  della  relativa  legge  finanziaria  o di
ulteriori  disposizioni  di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare formale
comunicazione  mediante annuncio che verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   3.   Avverso   il   presente  bando  e'  ammesso,  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
    a)   entro   60  giorni,  ricorso  giurisdizionale  al  tribunale
amministrativo  regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da  organo  centrale  dello Stato, la competenza e' del TAR del Lazio
con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
    b)  entro  120  giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo  8  e  seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.