IL RETTORE Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; VIsta la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il d.r. n. 4255 del 18 ottobre 2001 che fissa in € 12.911,42 il limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca; visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno 2008 con il quale e' stato determinato l'importo della borsa di studio in € 13.638,47, oltre oneri a carico dell'Ente; Visto il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca il cui testo coordinato e' stato da ultimo modificato con d.r. n. 1061 del 17 aprile 2009; Visto il d.r. n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato con d.r. n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione e l'attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca; Viste le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli Studi di Napoli, inoltrate dalle strutture proponenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato regolamento; Vista la relazione del nucleo di valutazione Interna, relativa all'esito positivo della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita'; Viste le delibere del senato accademico e del Consiglio di amministrazione di questo ateneo, rispettivamente n. 65 del 22 luglio 2009 e n. 93 del 28 luglio 2009, con le quali e' stata approvata, su proposta della commissione permanente per i corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa presso questo Ateneo, prevedendo altresi' una procedura concorsuale riservata ai soli cittadini stranieri, in aggiunta alla procedura ordinaria; Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per dottorati di ricerca presentate da enti pubblici o privati in tempo utile per l'emanazione del bando; Considerate le economie di borse di studio finanziate dal MIUR a valere «Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»; Vista la nota rif. n. 1793 dell'8 ottobre 2009, pervenuta in pari data, con la quale il preside della facolta' di studi politici e per l'alta formazione europea e mediterranea «Jean Monnet», prof. Gian Maria Piccinelli, chiede l'ammissione in sovrannumero ai corsi di dottorato di ricerca dei dipendenti pubblici che siano risultati idonei alle prove concorsuali, fornendo le relative motivazioni; Ritenuto di poter accogliere la sopracitata richiesta; Decreta: Art. 1 Istituzione E' istituito il 25° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Seconda universita' degli studi di Napoli. Sono indetti pubblici concorsi, riservati ai soli cittadini stranieri (vale a dire non in possesso della cittadinanza italiana) e non riservati, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui all'allegato A che e' parte integrante del presente bando di concorso. Il numero di borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purche' la relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per ciascun corso di dottorato di ricerca. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza borsa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In particolare, l'amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o non attribuire le borse di studio a seguito dell'interruzione, per qualsiasi causa, dell'erogazione del relativo finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali.