IL RETTORE

    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio  1998, n. 210, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155  del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina  del  dottorato  di  ricerca  ai  singoli  atenei,  che vi
provvedono con appositi regolamenti;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30 aprile  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con
cui  e'  stato  emanato  il  Regolamento  in  materia di dottorato di
ricerca  e  che  determina  i  criteri  generali  ed  i  requisiti di
idoneita'  delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato
di ricerca;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, con cui
e' stato emanato il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 309 del 26 novembre 2002, con il
quale  e' stato emanato il nuovo Regolamento del dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova;
    Vista  la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle universita';
    Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999,  contenente  le  norme  di attuazione del testo unico di cui al
punto precedente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 42  del
20 febbraio  2001,  contenente le disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile  2001,  relativo  all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
    Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con  decreto  rettorale  n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modifiche;
    Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  per  gli studenti emanato con
decreto   rettorale   n. 228  del  25 settembre  2001,  e  successive
modifiche;
    Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XVIII
ciclo,   con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  di  Genova
presentate dai dipartimenti;
    Viste  le delibere del senato accademico in data 25 novembre 2002
e in data 16 dicembre 2002;
    Viste  le  delibere  del  consiglio  di  amministrazione  in data
26 novembre 2002 e in data 3 novembre 2002;
    Acquisito   il   parere  favorevole  del  Nucleo  di  Ateneo  per
l'efficienza e l'efficacia;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E'  indetto  presso  l'Universita' degli studi di Genova concorso
pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di
ricerca,  di durata triennale, riportati nell'allegato A, relativi al
XVIII ciclo con sede amministrativa presso questo Ateneo.
    I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  possono articolarsi in piu'
indirizzi. Per ogni corso sono indicati il coordinatore e il relativo
Dipartimento,  gli eventuali indirizzi attivati con l'indicazione del
presidente  e  del Dipartimento di afferenza, il numero dei posti, le
borse  di  studio con la precisazione dei soggetti finanziatori ed il
numero   di   cittadini   non  comunitari  non  residenti  in  Italia
ammissibili e, nel caso di dottorati consortili, le sedi consorziate.
    Il  numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base
di  appositi  accordi  con  soggetti  pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
    L'aumento  del  numero  delle borse puo' determinare l'incremento
del  numero  dei  dottorandi iscrivibili nel limite massimo dei posti
disponibili.