IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

    Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 88, che ha
istituito il registro dei revisori contabili;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99   "Regolamento   recante  norme  concernenti  le  modalita'  di
esercizio  della funzione di revisore contabile" ed in particolare il
titolo   V   "Esercizio   del  potere  di  vigilanza,  sospensione  e
cancellazione";
    Vista  la  nota  pervenuta  in  data 21 marzo 2002 da parte della
CONSOB   con  la  quale  veniva  trasmessa  copia  del  provvedimento
sanzionatorio   emesso   nei   confronti   del  dott.  Luca  Redaelli
responsabile  dei  lavori  di  revisione del portafoglio titoli della
Banca Popolare di Novara;
    Vista  la  proposta  della  Commissione  centrale  per i revisori
contabili  formulata,  ai  sensi dell'art. 36 del citato regolamento,
nella  seduta  del  21 novembre  2002  di  cui  al verbale n. 14 e la
motivazione relativa, da ritenersi qui interamente riportata;
    Ritenuto   che   dagli  atti  emergono  fatti  che  compromettono
gravemente  l'idoneita'  al  corretto  svolgimento  delle funzioni di
controllo  dei  conti  da parte del professionista sopra indicato, ai
sensi  dell'art. 39,  secondo  comma,  lettere  a)  e  b)  del citato
regolamento;
    Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

                               Dispone

la  sospensione  della iscrizione nel registro dei revisori contabili
per  il  periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di comunicazione
del  presente provvedimento del dott. Redaelli Luca, nato a Milano il
7 luglio 1957, domiciliato a Milano in via Valparaiso n. 13.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 14 gennaio 2003
                                      Il direttore generale: Mele