IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della pubblica sicurezza

    Vista  la legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,   n. 1077,   recante  il  riordinamento  delle  carriere  degli
impiegati civili dello Stato;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   concernente  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visto   l'art.   40   della   legge  20 settembre  1980,  n. 574,
concernente  l'unificazione  ed  il  riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di  Stato,  a  norma  dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
professionale  dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato
con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 259,  con  il  quale  e'  stato approvato il regolamento recante i
requisiti  attitudinali  di cui devono essere in possesso i candidati
per  l'accesso  ai  ruoli  tecnico-scientifici  o  tecnici e ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
    Visti  gli  articoli  8  e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12,  recante  l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed
integrazioni,  cosi'  richiamati  dall'art. 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53;
    Vista   la   legge   10 aprile   1991,   n. 125,  concernente  la
realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
recante l'approvazione dei piani annuali 2002 e l'autorizzazione alle
assunzioni  concernenti  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto   il   proprio  decreto  in  data  8 gennaio  2003  che  ha
determinato  in  cinquantasei  i  posti  per l'accesso alla qualifica
iniziale  del  ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia
di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento  di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi
medici della Polizia di Stato.
    2.  Dei suddetti cinauantasei posti, subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti:
      a) quattordici  sono  riservati agli orfani del personale della
Pubblica  sicurezza,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e della Guardia di
finanza,  deceduto  in  servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva  opera  con  priorita'  assoluta rispetto ad altre riserve di
posti   eventualmente   previste   da  leggi  speciali  a  favore  di
particolari categorie di persone;
      b) uno    e'    riservato   agli   ufficiali   di   complemento
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza   demerito   la   ferma   biennale  prevista  nel  primo  comma
dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
      c) due   sono   riservati   a   coloro  che  sono  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    3.  I  posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di
vincitori  o  idonei  in  possesso dei requisiti di cui al precedente
comma,   saranno  conferiti  in  ordine  di  graduatoria  agli  altri
candidati idonei non vincitori.