IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  l'art. 5,  comma  primo, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  27 febbraio  1974,  n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio
1986,  n. 342,  concernenti  il  trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, estesa con varianti al
Corpo  con  legge  17 aprile  1957,  n. 260,  che regola lo stato dei
sottufficiali  e  la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  e  successive  aggiunte,  concernente  le  disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   che  detta  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili dello Stato, e
successive modificazioni;
    Viste  le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642  concernente  "Disciplina  dell'imposta  di bollo" e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  riguardante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visti  gli  articoli  138,  139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
    Ritenuto  di  dover riservare quattro posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici"  come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista   la   legge   23 agosto   1988,   n. 370,   sull'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e  successive  modificazioni,  concernente  il  "Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
"Disposizioni  di  servizio  interno  dell'Accademia della Guardia di
finanza";
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza";
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  "Misure  urgenti  per  lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza"  e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei  Carabinieri,  del  Corpo  Forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato";
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  17 maggio  2000,  n. 155,
concernente   il   "Regolamento   recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  nella  Guardia  di finanza", con annesso elenco delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede,  tra  l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Vista  la determinazione del comandante generale n. 167483 datata
1  giugno  2000  e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche  da  adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto   ministeriale   17 maggio   2000,   n. 155,  concernente  il
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio militare";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  "Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa" (testo A);
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
"Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza";
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di  Roma  "Tor  Vergata"  con  l'Accademia  della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti  di  "celibato",  "nubilato"  e  "vedovanza",  previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
    Visto  il  decreto ministeriale 11 novembre 2002, che fissa - tra
l'altro  -  nel  40%  l'aliquota  massima  di  personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2003;
    Vista    la   legge   27 dicembre   2002,   n. 289,   concernente
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato",

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto per l'anno accademico 2003/2004 un pubblico concorso,
per  esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del
"ruolo  normale" al primo anno del centotreesimo corso dell'Accademia
della Guardia di finanza.
    Il  reclutamento  di  personale femminile, effettuato mediante il
presente  concorso,  non  potra'  superare  il  40% dei posti messi a
concorso,   cioe'   ventidue   unita'.   Pertanto,  in  nessun  caso,
concorrenti  di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno
del  centotreesimo corso in numero superiore a quello sopra indicato,
anche  se  collocati  in  posizione utile nella graduatoria di cui al
successivo art. 21.
    Quattro   dei  suddetti  cinquantacinque  posti  sono  riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art. 2,  a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n. 752,   riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) una prova di efficienza fisica;
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) visita medica di controllo.
    Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara' stabilita
dal  comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e  avra'  durata
triennale  (da  frequentare,  per due anni, nella qualita' di allievo
ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
    Alla  fine  del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).