IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 58; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, ed in particolare l'art. 20, comma 2; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3, del succitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 34; Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno 2003; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di centootto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentuno sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di diciannove posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisette sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di sedici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1.a), lettera b), saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 17 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di sospendere o rinviare lo svolgimento dei concorsi stessi, di modificare, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, il numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.