IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   11   dicembre   1969,   n. 910,  concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n. 574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista   la   legge   13  dicembre  1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n. 411,  con  cui  sono  stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28  novembre  1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art. 1,  comma  1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30  dicembre  1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato  in  applicazione  dell'art. 5,  comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del  piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il   decreto  legislativo  28  giugno  2000,  n. 216,  in
particolare  l'art. 22,  recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, ed in particolare l'art. 20, comma 2;
    Visto   il   decreto  ministeriale  4  luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  fissa,  tra  l'altro,  la percentuale massima di
concorrenti  di  sesso  femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui  all'art. 5,  comma  1,  lettera  a), n. 3, del succitato decreto
legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'art. 34;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni   dell'Esercito,   del   ruolo  speciale  dell'Arma  dei
trasporti  e  dei  materiali  dell'Esercito  e del ruolo speciale del
Corpo  di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
      a) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento di
centottanta  sottotenenti  in  servizio permanente del ruolo speciale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito,   con  riserva  di  centootto  posti  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
      b) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento di
trentuno  sottotenenti  in  servizio  permanente  del  ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di
diciannove   posti   a   favore   degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli;
      c) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento di
ventisette sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato  dell'Esercito,  con
riserva  di  sedici  posti  a  favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli.
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  appartenenti  al ruolo dei marescialli eventualmente
non   ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei  saranno
devoluti  a  favore  delle  altre  categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
    3.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1, i
vincitori provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze  di  completamento  di  cui  al  successivo art. 2, comma 1.a),
lettera  b),  saranno  nominati  ufficiali in servizio permanente del
rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado  rivestito all'atto della
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande ed iscritti in
ruolo  -  al  superamento  del corso applicativo di cui al successivo
art. 17 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere   o  rinviare  lo  svolgimento  dei  concorsi  stessi,  di
modificare, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria
di  merito,  il  numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in  applicazione  delle
disposizioni  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.