IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, in particolare l'art. 3; Visto il decreto rettorale n. 4696 del 17 dicembre 2002, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002 con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: settore scientifico-disciplinare IUS/12 diritto tributario - un posto; Visto il decreto rettorale n. 644 del 24 febbraio 2003 con cui sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo; Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette; Decreta: E' costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea: Settore IUS/12 diritto tributario - un posto Membro designato: Giovanni Puoti - professore ordinario - Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» - facolta' di scienze politiche; componente eletto: Vincenzo (Enzo) Pace - professore associato - Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» - facolta' di economia; componente eletto: Filippo Perriccioli - ricercatore confermato - Universita' degli studi di Napoli «Federico II» - facolta' di giurisprudenza. La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 29 aprile 2003 Il rettore: Grella