IL DIRETTORE GENERALE
                  del personale e della formazione

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  recante  norme  di esecuzione del testo unico sopra citato e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per   la   realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  a  posti  di  lavoro  presso le amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici   impieghi,   emanato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675 concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  recante  «norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
    Visto   l'art. 39,   comma   18  della  legge  n. 449/1997,  come
modificato  dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che stabilisce, tra
l'altro,  che  il  Consiglio  dei  Ministri definisce, entro il primo
semestre  di  ciascun  anno, la percentuale del personale da assumere
con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale, che, comunque, non puo'
essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
    Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del
personale  dipendente  dai Ministeri, sottoscritti il 16 maggio 1995,
il  16 febbraio  1999  e  il  12 giugno  2003,  nonche'  le  relative
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  integrativo del Ministero della
giustizia stipulato il 5 aprile 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003 n. 52, che
autorizza  questa amministrazione, tra l'altro, ad indire un concorso
per   la   copertura  dei  venticinque  posti  vacanti  nella  figura
professionale dello statistico;
      Ritenuto  necessario,  quindi,  in considerazione delle vacanze
esistenti nella figura professionale di statistico, area funzionale C
posizione  economica  C1,  indire  un  concorso  per la copertura dei
venticinque   posti   autorizzati  con  il  sopracitato  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 dicembre 2002;

                              Provvede:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
venticinque   posti  di  statistico,  area  funzionale  C,  posizione
economica   C1,  vacanti  nella  predetta  figura  professionale  del
personale   del   Ministero   della   giustizia   -   Amministrazione
giudiziaria.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate   all'autorizzazione   concessa   dalla   Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica e
potranno  essere  condizionate  da  criteri  di  scaglionamento degli
ingressi  e  da  ricorso  a contratti di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a  tempo  pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al
momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.