IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9 maggio   1989,   n. 168,   recante   norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  concernente  il trattamento dei dati
personali;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,  che
istituisce  il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e della
ricerca;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme   sull'attuazione   della   direttiva   n. 1999/70/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in  vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del
comparto «Universita» per il biennio economico 2000-2001;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
    Considerato l'interesse dell'Universita' degli studi di Genova ad
ampliare gli interventi nel settore internazionale con l'obiettivo di
formare risorse umane aperte al confronto culturale e al rapporto con
ambienti  diversi,  dotate  di  conoscenze  e competenze allineate ai
migliori standard internazionali;
    Visto il decreto direttoriale n. 283 del 30 settembre 2003 con il
quale  e'  stato  costituito,  in  via sperimentale, l'ufficio per le
relazioni   internazionali,  allocato  nello  staff  della  direzione
amministrativa;
    Considerata   la   necessita'   di  acquisire  le  risorse  umane
necessarie alla durata sperimentale del progetto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  E'  indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato e pieno
per  la  durata  di  due  anni,  ai  sensi  dell'art. 19, comma 6 del
C.C.N.L.,  con  due unita' di personale da inquadrare nella categoria
C,  posizione economica C1, area amministrativa, al fine di acquisire
le  risorse  umane necessarie per la costituzione dell'ufficio per le
relazioni internazionali;
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.